Titolo I INCENTIVI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per la marina mercantile, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art
1.
Proroga dei termini e aumento degli stanziamenti
I termini di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 30 settembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti.
Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi per il 1975, lire 85 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980, lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e lire 50 miliardi per l'anno 1983.
Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.
Si' applica l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.
Art
1.
Proroga dei termini e aumento degli stanziamenti
I termini di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 31 dicembre 1976. per la stipulazione dei relativi contratti.
Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi per il 1975, lire 85 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980, lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e lire 50 miliardi per l'anno 1983.
Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.
Si' applica l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.
Art
2.
Contributo in conto interessi
Per i contratti di mutuo stipulati ad un tasso d'interesse superiore al 9 per cento dagli istituti di credito a medio termine in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate entro il 31 dicembre 1973 a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in conto interessi, qualora il relativo decreto di concessione sia stato emanato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dopo il 31 gennaio 1975, e' pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo, comunque riconoscibile fino alla misura del 12,50 per cento, e il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.
Art
2.
Contributo in conto interessi
Per i contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito a medio termine prima del 17 settembre 1974 ad un tasso d'interesse a carico del mutuatario superiore al 9 per cento annuo, in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in conto interessi e' pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo ed il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.
Art
2 bis.
Art. 2-bis
((Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interessa previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.))
Art
3.
Provvedimenti per l'acquisto di macchine utensili
Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 miliardi mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi nell'anno 1975, lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1976, 1977 e lire 8 miliardi nell'anno 1978.
L'importo di lire 30 miliardi di cui al precedente comma e' destinato esclusivamente ai finanziamenti relativi ad acquisti di nuove macchine utensili o di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che il costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1 milione.
Art
3.
Provvedimenti per l'acquisto di macchine utensili
((Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato di lire 20 miliardi, mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi nell'anno 1975, di lire 8 miliardi nell'anno 1976 e di lire 10 miliardi nell'anno 1977.
L'importo di lire 20 miliardi di cui al precedente comma e' destinato esclusivamente alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che il costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1 milione.))
Art
4.
Sospensione del versamento di contributi per assegni familiari per il personale femminile
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 settembre 1975 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 settembre 1976, l'obbligo del versamento del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari e' sospeso relativamente al personale femminile occupato alle dipendenze dei datori di lavoro, compresi gli organismi cooperativi di cui all'articolo 20, punto 4, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, esercenti attivita' industriale, nonche' dei datori di lavoro artigiani di cui al punto 1 del citato art. 20.
Art
4.
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 16 OTTOBRE 1975, N.493