LEGGE 16 aprile 1974, n. 114 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali

Coming into Force03 Maggio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/02/074U0114/ORIGINAL
Enactment Date16 Aprile 1974
Published date02 Maggio 1974
Official Gazette PublicationGU n.113 del 02-05-1974
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

Art. 2-bis. - (Trattamenti minimi). - Il trattamento minimo sulla pensione diretta e' garantito anche quando il suo titolare percepisca contemporaneamente una pensione di riversibilita' a carico di ogni altro trattamento pensionistico sostitutivo o che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia.

Art. 2-ter. - (Utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi). - Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.

Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.

La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi e' revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali hanno diritto a liquidare la pensione di riversibilita' nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Art. 2-quater. - (Trattamento di riversibilita' - Riapertura dei termini). - Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 2-quinquies. - (Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidita). - E' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facolta' di cui al comma precedente, sono recuperati i ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1 maggio 1968 limitatamente al periodo compreso fra il 1 maggio 1968 e il 30 aprile 1969.

Per le domande gia' definite, il rimborso delle quote di pensione successive al 30 aprile 1969, sospese ai sensi del citato articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene effettuato a domanda degli interessati.

E' altresi' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

La riliquidazione di cui al presente articolo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, prodotta ai sensi del presente articolo.

Art. 2-sexies. - (Riscatto a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina). - Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, gia' prorogate con la legge 17 maggio 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore senza alcuna scadenza dalla data da cui avra' effetto la presente legge.

La facolta' di riscatto ex legge 1 febbraio 1962, n. 35, e' estesa ai superstiti dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina in qualsiasi epoca deceduti, con gli stessi criteri previsti dalla legge 1 febbraio 1962...

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