DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 30 - Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali

Coming into Force04 Marzo 1974
Enactment Date02 Marzo 1974
Published date04 Marzo 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/03/04/074U0030/CONSOLIDATED/19960214
Official Gazette PublicationGU n.59 del 04-03-1974
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere all'aumento dei trattamenti minimi di pensione, degli assegni familiari, dell'indennita' di disoccupazione e dei trattamenti assistenziali a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni, dei ciechi civili, dei sordomuti e dei mutilati ed invalidi civili;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

(Lavoratori dipendenti)

A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati alla misura unica di L. 42.950, corrispondente al 27,75 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, e' comprensiva, per l'anno 1974, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art 1.

(Lavoratori dipendenti)

A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati alla misura unica di L. 42.950, corrispondente al 27,75 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, e' comprensiva, per l'anno 1974, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.1

Art 2.

(Lavoratori autonomi)

A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono elevati a L. 34.800.

Nella misura dei trattamenti minimi stabiliti nel comma precedente sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1974, dal decreto citato, nonche' gli aumenti derivanti dall'applicazione della perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art 2.

(Lavoratori autonomi)

A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono elevati a L. 34.800.

Nella misura dei trattamenti minimi stabiliti nel comma precedente sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1974, dal decreto citato, nonche' gli aumenti derivanti dall'applicazione della perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 1

Art 2.

(Lavoratori autonomi)

A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono elevati a L. 34.800.

Nella misura dei trattamenti minimi stabiliti nel comma precedente sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1974, dal decreto citato, nonche' gli aumenti derivanti dall'applicazione della perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. (1) 4

Art 2 bis.

Art.2-bis (((Trattamenti minimi)

Il trattamento minimo sulla pensione diretta e' garantito anche quando il suo titolare percepisca contemporaneamente una pensione di riversibilita' a carico di ogni altro trattamento pensionistico sostitutivo o che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia.

Art 2 ter.

Art.2-ter (((Utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi)

Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.

Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.

La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi e' revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali hanno diritto a liquidare la pensione di riversibilita' nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.))

Art 2 quater.

Art.2-quater (((Trattamento di riversibilita' - Riapertura dei termini) Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli

articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.))

Art 2 quinquies.

Art.2-quinquies (((Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidita') E' riaperto per la durata di 180 giorni a partire

dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facolta' di cui al comma precedente, sono recuperati i ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1 maggio 1968 limitatamente al periodo compreso fra il 1 maggio 1968 e il 30 aprile 1969.

Per le domande gia' definite, il rimborso delle quote di pensione successive al 30 aprile 1969, sospese ai sensi del citato articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene effettuato a domanda degli interessati.

E' altresi' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

La riliquidazione di cui al presente articolo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, prodotta ai sensi del presente articolo.))

Art 2 quinquies.

Art.2-quinquies (Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidita') E' riaperto per la durata di 180 giorni a partire

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT