DECRETO-LEGGE 16 settembre 1955, n. 836 - Proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli

Coming into Force17 Settembre 1955
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date16 Settembre 1955
Published date17 Settembre 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/09/17/055U0836/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.215 del 17-09-1955
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1909, n. 762, che approva il nuovo regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sugli spiriti;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, che approva il regolamento per l'esecuzione del regio decreto - legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;

Visto il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, che modifica il regime fiscale dell'alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermuth, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito con aggiunta, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, per agevolare la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazione, nella legge 1 novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale sugli spiriti;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni alla imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;

Visto il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, convertito nella legge 22 novembre 1954, n. 1060, concernente la fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti stabilito col decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879;

Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di mantenere invariato il trattamento fiscale previsto dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, e di modificare alcune norme contenute in detto decreto allo scopo di agevolare la distillazione della frutta e di migliorare il regime fiscale degli alcoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.

Dal 16 settembre 1955 e' mantenuto invariato il trattamento fiscale previsto dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' dovuto sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, oltre l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovraimposta di confine, un diritto erariale nella misura di lire 60.000 per ettanidro.

Il diritto erariale e' mantenuto:

nella misura di lire 27.000 per ettanidro, per gli alcoli provenienti dal melasso, comprese le acque alcoliche residuali della fabbricazione di lievito di melasso, nonche' dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica;

nella misura di lire 23.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dal sorgo e nella misura di lire 24.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dalla canna gentile, limitatamente al quantitativo di 5300 ettanidri annui.

I diritti erariali nelle misure indicate nel secondo comma del presente articolo si applicano soltanto se l'impiego delle materie prime da cui gli alcoli vengono estratti sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Gli spiriti classificati di seconda categoria provenienti da frutta diversa dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste nonche' dalle carrube e da fichi sono esenti dal diritto erariale.

E' stabilito in lire 27.000 per ettanidro il diritto erariale per gli spiriti provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste ed in lire 8000 il diritto erariale per gli spiriti provenienti dalle carrube e dai fichi.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

E' elevato a lire 6000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o ad essi parificati previsto dall'art. 4 del decreto - legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Per gli alcoli denaturati provenienti da melasso, comprese le acque alcoliche residuali della fabbricazione del lievito di melasso, dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica, dal sorgo e dalla canna gentile il diritto erariale e' mantenuto nella misura di lire 1000 per ettanidro, purche' l'impiego delle materie prime da cui provengono gli alcoli sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Per gli alcoli denaturati metilico, propilico ed isopropilico si applica la stessa misura di lire 1000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Art 4.

E' elevato a lire 6000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o ad essi parificati previsto dall'art. 4 del decreto - legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Per gli alcoli denaturati provenienti da melasso, comprese le acque alcoliche residuali della fabbricazione del lievito di melasso, dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica, dal sorgo e dalla canna gentile il diritto erariale e' mantenuto nella misura di lire 1000 per ettanidro, purche' l'impiego delle materie prime da cui provengono gli alcoli sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Per gli alcoli denaturati metilico, propilico e isopropilico si applica il diritto erariale di lire 3000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto la vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Art 4.

E' elevato a lire 6000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o ad essi parificati previsto dall'art. 4 del decreto - legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Per gli alcoli denaturati provenienti da melasso, comprese le acque alcoliche residuali della fabbricazione del lievito di melasso, dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica, dal sorgo e dalla canna gentile il diritto erariale e' mantenuto nella misura di lire 1000 per ettanidro, purche' l'impiego delle materie prime da cui provengono gli alcoli sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

((Il diritto erariale speciale per l'alcole metilico denaturato e' stabilito in lire 1000 per ettanidro.

Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati propilico ed isopropilico e' fissato in lire 1000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria)). 2

Art 4.

E' elevato a lire 6000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o ad essi parificati previsto dall'art. 4 del decreto - legge 6 ottobre 1948, n. 1200,

convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

4 Per gli alcoli denaturati provenienti da melasso, comprese le acque...

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