DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1953, n. 879 - Modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli

Coming into Force03 Dicembre 1953
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date03 Dicembre 1953
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/12/03/053U0879/CONSOLIDATED/20101215
Published date03 Dicembre 1953
Official Gazette PublicationGU n.278 del 03-12-1953
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1 novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni ai regime fiscale degli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino;

Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione e i diritti erariali sugli spiriti allo scopo di agevolare la distillazione delle frutta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;. Decreta: Art. 1.

L'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 settembre 1954, di lire 6000 per

ogni ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro

centesimale. Nella stessa misura e per lo stesso periodo sono aumentate l'imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcole etilico di 1ª categoria.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1 novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni ai regime fiscale degli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino;

Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione e i diritti erariali sugli spiriti allo scopo di agevolare la distillazione delle frutta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;. Decreta: Art. 1.

L'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 settembre 1954, di lire 6000 per

ogni ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro

centesimale. Nella stessa misura e per lo stesso periodo sono aumentate l'imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcole etilico di 1ª categoria.2

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, e' concesso, in sede di liquidazione dell'imposta, nel periodo indicato nel primo comma dell'articolo precedente, un abbuono per ogni passivita', comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 2000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Gli spiriti di 2ª categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle societa' cooperative, di cui all'art. 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924, godono, con le limitazioni e sotto la osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di lire 500.

Nel periodo indicato nell'art. 1, l'alcole ottenuto da materia prima dichiarata per produzione di spirito di 2ª categoria ma non riconosciuta tale dall'Amministrazione finanziaria e' classificato di la categoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nel caso che il fatto costituisca reato.

Art 2.

Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, e' concesso, in sede di liquidazione dell'imposta, nel periodo indicato nel primo comma dell'articolo precedente, un abbuono per ogni passivita', comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 2000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Gli spiriti di 2ª categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle societa' cooperative, di cui all'art. 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924, godono, con le limitazioni e sotto la osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di lire 500.

Nel periodo indicato nell'art. 1, l'alcole ottenuto da materia prima dichiarata per produzione di spirito di 2ª categoria ma non riconosciuta tale dall'Amministrazione finanziaria e' classificato di la categoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nel caso che il fatto costituisca reato.2

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