DECRETO-LEGGE 18 aprile 1950, n. 142 - Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori

Coming into Force18 Aprile 1950
End of Effective Date16 Agosto 2001
Published date18 Aprile 1950
Enactment Date18 Aprile 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/04/18/050U0142/CONSOLIDATED/20010802
Official Gazette PublicationGU n.90 del 18-04-1950
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta, di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, di procedere a modificazioni al regime fiscale degli spiriti per favorire la distillazione del vino allo scopo di alleviare la crisi vinicola e di apportare modificazioni alle norme riguardanti la minuta vendita degli estratti ed essenze per preparare liquori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1. Misura dell'imposta.

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 32.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcole etilico di 1ª categoria.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta, di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, di procedere a modificazioni al regime fiscale degli spiriti per favorire la distillazione del vino allo scopo di alleviare la crisi vinicola e di apportare modificazioni alle norme riguardanti la minuta vendita degli estratti ed essenze per preparare liquori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1. Misura dell'imposta.

((La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 40.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 150,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcool etilico di prima categoria)).

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MAGGIO 2001, N. 310

Art 2.

Trattamento dello spirito di vino.

Per lo spirito che sia ottenuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla distillazione dei vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, l'abbuono di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, e' elevato alla misura di L. 4000 per ettanidro.

Resta fermo, in aggiunta all'abbuono di cui sopra e in conformita' del terzo comma dell'art. 2 del citato decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, l'ulteriore abbuono di L. 500 per ettanidro allo spirito di vino prodotto in fabbriche gestite da Societa' cooperative.

Gli abbuoni di cui sopra si applicano pure all'acquavite di vino gia' prodotta o che sara' prodotta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o che si trovi o sara' immessa, sempre gravata da imposta, in magazzini di invecchiamento.

Lo spirito ottenuto dalla distillazione di vini guasti, diversi da quelli considerati al primo comma del presente articolo, continuera' a fruire del trattamento fiscale previsto per lo spirito ricavato da altre materie vinose.

Lo spirito, ottenuto da materia prima presentata come vino genuino e non riconosciuta tale dall'Amministrazione finanziaria a norma del disposto col primo comma del presente articolo, e' soggetto alla imposta e al diritto erariale stabiliti per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta diverse dai datteri e dall'uva passa.

Qualora poi, dall'analisi all'uopo effettuata dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, risultassero aggiunti al vino d'uva analizzato fermentati di materie prime, con la distillazione delle quali si produce spirito di prima categoria, lo spirito ottenuto da tale vino sara' classificato e tassato come spirito di 1ª categoria.

Per gli altri spiriti di 2ª categoria rimangono ferme le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200.

Art 2.

Trattamento dello spirito di vino.

Per lo spirito che sia ottenuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla distillazione dei vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, l'abbuono di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, e' elevato alla misura di L. 4000 per ettanidro.

Resta fermo, in aggiunta all'abbuono di cui sopra e in conformita' del terzo comma dell'art. 2 del citato decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, l'ulteriore abbuono di L. 500 per ettanidro allo spirito di vino prodotto in fabbriche gestite da Societa' cooperative.

Gli abbuoni di cui sopra si applicano pure all'acquavite di vino gia' prodotta o che sara' prodotta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o che si trovi o sara' immessa, sempre gravata da imposta, in magazzini di invecchiamento.

Lo spirito ottenuto dalla distillazione di vini guasti, diversi da quelli considerati al primo comma del presente articolo, continuera' a fruire del trattamento fiscale previsto per lo spirito ricavato da altre materie vinose.

Lo spirito, ottenuto da materia prima presentata come vino genuino e non riconosciuta tale dall'Amministrazione finanziaria a norma del disposto col primo comma del presente articolo, e' soggetto alla imposta e al diritto erariale stabiliti per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta diverse dai datteri e dall'uva passa.

In ogni caso e' considerato come proveniente da frutta, diverse dai datteri e dall'uva passa, l'alcool ricavato da vino o materie vinose che contengano piu' di 12 milligrammi di sorbite per cento cm cubi di vino o materia vinosa.

Qualora poi, dall'analisi all'uopo effettuata dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, risultassero aggiunti al vino d'uva analizzato fermentati di materie prime, con la distillazione delle quali si produce spirito di prima categoria, lo spirito ottenuto da tale vino sara' classificato e tassato come spirito di 1ª categoria.

Per gli altri spiriti di 2ª categoria rimangono ferme le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MAGGIO 2001, N. 310

Art 3.

Agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino.

Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 1950, dalla distillazione di vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e che venga depositato in magazzini fiduciari dai quali venga estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi, e' accordato un abbuono di imposta, depurata, dell'abbuono di fabbricazione, nella misura del 70%.

Gli anni di giacenza obbligatoria decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello d'introduzione delle singole partite di spirito nei magazzini fiduciari.

Il trattamento del presente articolo puo' applicarsi, a richiesta del fabbricante, anche all'acquavite di vino che sara' prodotta nel periodo di tempo sopra indicato, e che risponda ai requisiti e alle altre condizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6.

In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente articolo possono essere estratti per il consumo in misura superiore ai 25% per anno.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MAGGIO 2001, N. 310

Art 4.

Diritti erariali.

Sugli alcoli di 1ª categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli alcoli provenienti dalla distillazione delle frutta, e' dovuta, oltre l'imposta o sovrimposta, di cui all'art. 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

1) per gli alcoli di 1ª categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo: L. 32.000 per ettanidro;

2) per l'alcole di 1ª categoria proveniente dal sorgo: L. 28.000 per ettanidro;

3) per l'alcole di 2ª categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa: L. 15.000 per ettanidro;

4) per l'alcole di 2ª categoria proveniente da datteri e da uva passa: L. 32.000 per ettanidro.

Limitatamente ad un quantitativo annuo di ettanidri 7000 il diritto erariale di L. 32.000 per ettanidro, applicabile, in base al disposto del n. 1) del presente articolo, anche all'alcole ottenuto dalla distillazione della canna gentile, e' ridotto a L. 29.000 per ettanidro.

I diritti erariali di cui al presente articolo non si applicano sui cali di giacenza, che non superino l'uno per cento all'anno, degli alcoli gravati d'imposta di fabbricazione in...

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