La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
Il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli, e' convertito in legge con la seguente modificazione:
All'art. 12 e' sostituito il seguente:
"Sono abrogati l'art. 7 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e l'art. 17 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1954 EINAUDI FANFANI - ZOLI - VANONI - GAVA - MEDICI - ALDISIO - DELL'AMORE Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO