DECRETO-LEGGE 8 settembre 1951, n. 750 - Modificazioni al regime fiscale degli spiriti e della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso

Coming into Force08 Settembre 1951
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date08 Settembre 1951
Published date08 Settembre 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/09/08/051U0750/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.206 del 08-09-1951
SPIRITO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra e sullo zucchero approvati con decreti Ministeriali 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Ritenute la necessita' e l'urgenza di modificare il regime fiscale degli spiriti e della birra e di precisare il trattamento fiscale del melasso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1.

L'art. 1 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, e' sostituito come segue, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

"La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 40.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 150,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcool etilico di prima categoria".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Fra il terz'ultimo e i due ultimi commi dell'art. 2 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e' inserito il comma seguente:

"In ogni caso e' considerato come proveniente da frutta, diverse dai datteri e dall'uva passa, l'alcool ricavato da vino o materie vinose che contengano piu' di 15 mg. di sorbite per cento cm cubi di vino o materia vinosa".

Art 2.

Fra il terz'ultimo e i due ultimi commi dell'art. 2 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e' inserito il comma seguente:

"In ogni caso e' considerato come proveniente da frutta, diverse dai datteri e dall'uva passa, l'alcool ricavato da vino o materie vinose che contengano piu' di 12 milligrammi di sorbite per cento cm cubi di vino o materia vinosa".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Agli spiriti ed acquaviti di vino accantonati a norma dell'art. 3 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, alle acquaviti in invecchiamento a norma dei successivi articoli 7, 8, 10, allo spirito di vino di cui all'art. 17 dello stesso decreto-legge, e ad ogni altro spirito destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta stabilita all'art. 1 del presente decreto, fermi rimanendo gli abbuoni speciali di cui ai primi tre commi dell'art. 2 del ripetuto decreto-legge.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto, l'imposta di fabbricazione e' stabilita nelle seguenti misure: 1) per gli spiriti di 1ª categoria, per ogni ettanidro. . . L. 10.000 2) per gli spiriti di 2ª categoria, escluso lo spirito di vino, per ogni ettanidro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.500 3) per lo spirito di vino, per ogni ettanidro. . . . . . . . L. 2.500

Sullo spirito di 1ª categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto, e' dovuto anche il vigente diritto erariale.

Le nuove misure d'imposta stabilite col presente articolo sono dovute anche sugli spiriti esistenti e non ancora trasformati in aceto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli acetifici soggetti a vigilanza finanziaria, o viaggianti con destinazione a detti acetifici, previa detrazione della imposta eventualmente gia' pagata nella misura precedentemente in vigore.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

L'art. 10 del regio decreto-legge 1 marzo 1937, numero 226, e' sostituito come appresso:

"Sui cali effettivi di alcole accertati nella preparazione e nell'invecchiamento dei liquori, destinati al consumo interno, e' accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente anche del diritto erariale, purche' non superino le seguenti misure dopo il primo anno di invecchiamento il 6% e dopo il secondo il 10% del quantitativo di spirito impiegato nella preparazione del prodotto che e' rimasto giacente dopo gli anzidetti periodi di tempo.

Sui cali eccedenti quelli complessivi sopra indicati e' dovuto senz'altro il pagamento dei tributi".

Art 5.

L'art. 10 del regio decreto-legge 1 marzo 1937, numero 226, e' sostituito come appresso:

"((Sui cali effettivi di alcool accertati nella preparazione e nell'invecchiamento dei liquori destinati al consumo interno, e' accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente anche del diritto erariale, purche' non superino le seguenti misure: dopo il primo semestre di invecchiamento il 4% e dopo il secondo semestre il 6% del quantitativo di spirito impiegato nella preparazione del prodotto che e' rimasto giacente dopo gli anzidetti periodi di tempo.

Sui cali eccedenti quelli complessivi sopraindicati e' dovuto senz'altro il pagamento dei tributi.))".

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

BIRRA
Art 6.

L'art. 1 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito in legge con la legge 18 febbraio 1949, n. 27, e' sostituito dal seguente:

"La imposta di fabbricazione sulla birra e' stabilita nella misura di L. 300 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento della imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori ai 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici e' fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero e' riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dai competenti Laboratori chimici delle...

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