DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1948, n. 1200 - Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo

Coming into Force06 Ottobre 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/10/06/048U1200/CONSOLIDATED/19930830
Published date06 Ottobre 1948
Enactment Date06 Ottobre 1948
Official Gazette PublicationGU n.233 del 06-10-1948
PARTE I IMPOSTA SULL'ALCOOL
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma, secondo, della Costituzione;

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, che stabilisce la imposta di fabbricazione sul benzolo;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere ad alcune modificazioni al regime fiscale degli alcool e del benzolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1. Misura dell'imposta

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 30.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali sono in tutto equiparati all'alcool etilico di 1ª categoria.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma, secondo, della Costituzione;

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, che stabilisce la imposta di fabbricazione sul benzolo;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere ad alcune modificazioni al regime fiscale degli alcool e del benzolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1. Misura dell'imposta

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 30.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali , agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcool etilico di 1ª categoria.

Art 2.

Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, e' concesso, in sede di liquidazione dell'imposta un abbuono per ogni passivita', comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 2000, per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessuno abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Gli spiriti di 2ª categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle Societa' cooperative (di cui all'art. 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924), godono, con le limitazioni e sotto l'osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di L. 500.

In sede di rettificazione di spiriti grezzi di 2ª categoria per portarli ad una gradazione non inferiore a quella prescritta di 95°, e' concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di rettificazione entro il limite massimo dell'1,5% del quantitativo di spirito sottoposto a rettificazione.

Art 2.

Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, e' concesso, in sede di liquidazione dell'imposta un abbuono per ogni passivita', comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 2000, per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo. 3

Nessuno abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Gli spiriti di 2ª categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle Societa' cooperative (di cui all'art. 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924), godono, con le limitazioni e sotto l'osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di L. 500.

In sede di rettificazione di spiriti grezzi di 2ª categoria per portarli ad una gradazione non inferiore a quella prescritta di 95°, e' concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di rettificazione entro il limite massimo dell'1,5% del quantitativo di spirito sottoposto a rettificazione.

Art 2.

Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, e' concesso, in sede di liquidazione dell'imposta un abbuono per ogni passivita', comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 2000, per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo. (3)

Nessuno abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Gli spiriti di 2ª categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle Societa' cooperative (di cui all'art. 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924), godono, con le limitazioni e sotto l'osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di L. 500. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1034.

Art 3.

Diritto erariale sugli alcoli diversi da quelli provenienti dal vino e da cascami della vinificazione.

Sugli alcoli di 1ª categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli spiriti provenienti dalla distillazione delle frutta, e' dovuto, oltre l'imposta o sovrimposta di cui al precedente art. 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

1) per gli alcool di 1ª categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo: L. 27.000 per ettanidro;

2) per l'alcool di 1ª categoria proveniente dal sorgo: L. 22.000 per ettanidro;

3) per lo spirito di 2ª categoria proveniente dalla frutta: L. 7000 per ettanidro.

Art 3.

Diritto erariale sugli alcoli diversi da quelli provenienti dal vino e da cascami della vinificazione.

((Sugli alcoli di 1° categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli alcoli provenienti dalla distillazione della frutta, e' dovuto, oltre l'imposta o sovrimposta, di cui all'art. 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

1) per gli alcoli di 1° categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo e dalla canna gentile: L. 27.000 per ettanidro;

2) per l'alcole di 1° categoria proveniente dalla canna gentile: L. 24.000 per ettanidro;

3) per l'alcole di 1° categoria, proveniente dal sorgo: L. 22.000 per ettanidro;

4) per l'alcole di 2° categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa: L. 7000 per ettanidro;

5) per l'alcole di 2° categoria, proveniente da datteri e da uva passa: L. 27.000 per ettanidro)).

Art 4.

Diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati od a essi parificati.

Per gli alcoli e loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati, in esenzione d'imposta, in lavorazioni ammessi all'uso degli alcoli denaturati, e' mantenuto lo sgravio dell'imposta di fabbricazione ed e' stabilito, per gli alcoli di 1ª categoria, o considerati tali agli effetti fiscali, provenienti da qualsiasi materia prima, un diritto erariale nella misura ridotta di L. 1000, per ogni ettanidro.

In sede di ridistillazione degli spiriti grezzi di 2ª categoria, per...

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