DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 464 - Ripristino di una imposta di fabbricazione sul benzolo

Coming into Force18 Maggio 1948
Published date18 Maggio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/05/18/048U0464/CONSOLIDATED/19530130
Enactment Date07 Maggio 1948
Official Gazette PublicationGU n.114 del 18-05-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: Art. 1.

Sul benzolo (voce 649 della tariffa dei dazi doganali), di produzione nazionale, e' stabilita una imposta di fabbricazione nella misura di L. 2700 per quintale di prodotto greggio e di L. 3600 per quintale di prodotto puro o raffinato.

Per i prodotti di cui sopra importati dall'estero si applica una sovrimposta di confine nelle stesse misure stabilite al precedente comma.

Art 2.

Sotto l'osservanza, delle modalita' e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze e' accordata l'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine al benzolo impiegato nella fabbricazione di esplosivi, di inchiostri, di solventi, di colori organici artificiali, di prodotti medicinali, di resine sintetiche, di vernici, lacche e prodotti simili o come adulterante degli spiriti.

Art 3.

Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione o rettificazione del benzolo deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali di fabbrica, nonche' dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

  1. la ditta e chi la rappresenta;

  2. il Comune, la via e il numero ovvero la denominazione della localita' ove si trova la fabbrica;

  3. i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno e' destinato con riferimento alla planimetria;

  4. il numero, il tipo e le potenzialita' degli apparecchi e dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;

  5. la qualita' delle materie prime e dei prodotti ottenuti.

La medesima denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto da chi gia eserciti l'industria della fabbricazione o rettificazione del benzolo.

Ogni modificazione agli impianti dovra' essere previamente denunciata al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, al quale...

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