LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559 - Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti

Coming into Force30 Gennaio 1952
Published date15 Gennaio 1952
Enactment Date07 Dicembre 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1952/01/15/051U1559/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.12 del 15-01-1952
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentata di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromati delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, ne' superiore a 80° dell'alcolometro ufficiale adottato dalla Amministrazione finanziaria, ferma restando la gradazione massima stabilita dalle le leggi fiscali per l'acquavite di vino.

Art 1.

Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentata di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromati delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, ne' superiore a 80° dell'alcolometro ufficiale adottato dalla Amministrazione finanziaria, ferma restando la gradazione massima stabilita dalle le leggi fiscali per l'acquavite di vino.

((Il prodotto di cui ai commi precedenti e' considerato alcool grezzo finche' non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti uno, due e tre del successivo articolo tre.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classificazione ai fini fiscali)).

Art 1.

((Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, ne' superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta per l'acquavite di vino e' ridotta a 800 e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite.

Il prodotto di cui ai commi precedenti e' considerato alcool grezzo finche' non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del successivo articolo 3.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali)).

Art 1.

((Le acquaviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acquaviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 38°, ne' superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta si applica anche per l'acquavite di vino e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite.

Il prodotto di cui ai commi precedenti e' considerato alcool grezzo finche' non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del successivo articolo 3.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali)).

Art 1.

Le acquaviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297

Il prodotto di cui ai commi precedenti e' considerato alcool grezzo finche' non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del successivo articolo 3.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali.

Art 2.

Le acqueviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono contenere acidi minerali, metalli tossici, sostanze estranee alla loro specifica composizione e, comunque, nocive alla salute, salvo quelle tolleranze normali che, per ciascuna specie, tenuto conto dello stato di invecchiamento, corrispondono alla migliore tecnica praticata nella lavorazione e nella conservazione.

Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito il parere dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art 2.

Le acqueviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono contenere acidi minerali, metalli tossici, sostanze estranee alla loro specifica composizione e, comunque, nocive alla salute, salvo quelle tolleranze normali che, per ciascuna specie, tenuto conto dello stato di invecchiamento, corrispondono alla migliore tecnica praticata nella lavorazione e nella conservazione.

Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per la sanita', sentito il Ministro per le finanze. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art 3.

Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentite:

1) l'addizione di acqua distillata per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 40°, ne' superiore ai 60°;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2%;

3) la colorazione a mezzo di caramello;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata.

Art 3.

((Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentiti:

1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite a una gradazione alcolica non inferiore a 40° ne' superiore a 60°. L'acqua potabile deve avere un grado di mineralizzazione compreso nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanita' e il Ministro per le finanze; deve comunque essere esclusa la presenza di componenti chimici indici di inquinamento mentre i residui di trattamento dell'acqua ai fini della potabilizzazione microbiologica possono essere tollerati solo entro i limiti stabiliti col suddetto decreto;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3) la colorazione a mezzo di caramello;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;

5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualita' del prodotto che, in relazione alla evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanita' e con il Ministro per le finanze)).

Art 3.

((Nella preparazione delle acquaviti da immettere al commercio sono consentiti:

1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 38°, ne' superiore a 60°;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3) l'aggiunta di caramello;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;

5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualita' del prodotto che, in relazione all'evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro delle finanze.

L'eta' delle acquaviti che risultano da tagli di distillati di diverso invecchiamento e' quella del prodotto meno invecchiato tra quelli componenti la miscela)).

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N.297

Art 4.

Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di e "distillato di vino" o di "arzente" sono riservate alla acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

E' tollerata, per i vini acescenti, un'acidita' volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

E' consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa od alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcolica non puo' essere superiore al 3%.

L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento ne' interno, ne' esterno.

Art 4.

((Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino" o di "arzente" sono...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT