DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232 - Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell''articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, e 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario;

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, della legge n. 240 del 2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visto altresi' l'articolo 8, comma 3, della legge n. 240 del 2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e in particolare, l'articolo 1, comma 9;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'articolo 17, comma 125;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'articolo 5, comma 9;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72;

Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, e in particolare, l'articolo 8;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 36, 38 e 39;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 luglio 2011;

Acquisiti i pareri della V Commissione e delle Commissioni riunite I e VII della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 28 settembre 2011 e 20 ottobre 2011, nonche' della 7° Commissione del Senato della Repubblica in data 9 novembre 2011;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' il trattamento economico dei professori e dei ricercatori assunti ai sensi della medesima legge.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

  1. per professori e ricercatori universitari gia' in servizio, i professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge;

  2. per vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, anche in virtu' di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della predetta legge n. 240 del 2010 e i ricercatori nominati in ruolo all'esito di procedure di valutazione comparativa indette fino all'entrata in vigore della medesima legge;

  3. per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, i professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della medesima legge;

  4. per professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, i professori e ricercatori universitari di ruolo di cui alle lettere a) e b);

  5. per "Legge", la legge 30 dicembre 2010, n. 240.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    L'articolo 33, sesto comma, della Costituzione recita:

    "Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.".

    L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    L'articolo 117, sesto comma, della Costituzione recita:

    "La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

    Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.".

    Si riporta l'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30

    dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10:

    "1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio

    2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

    luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

    400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del

    Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

  6. trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

  7. invarianza complessiva della progressione;

  8. decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

    "3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

    1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

  9. abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

  10. eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;

  11. possibilita', per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.".

    L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

    400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca:

    "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

    Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

    Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari):

    "9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal

    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle universita' italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito...

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