LEGGE 26 aprile 1974, n. 191 - Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Coming into Force08 Giugno 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/24/074U0191/CONSOLIDATED/19790206
Enactment Date26 Aprile 1974
Published date24 Maggio 1974
Official Gazette PublicationGU n.134 del 24-05-1974
Capo I CAMPO DI APPLICAZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attivita' tipicamente industriali nonche' nelle attivita' proprie dell'esercizio ferroviario ed in quelle ad esso strettamente connesse svolte dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge e salve le speciali disposizioni di cui ai successivi capi, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (esclusi gli articoli 8, 10, 36, 37, 226, 228, 319, 320, 321, 395, primo e secondo comma, 398, 399, 401, 402, 403 e 404), nonche' le norme di cui ai seguenti decreti, in quanto l'Azienda predetta esegua direttamente i lavori in essa previsti:

  1. decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, concernente "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547";

  2. decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" (escluso articolo 11);

  3. decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo", per i lavori di costruzione e manutenzione delle opere murarie nelle gallerie, cunicoli e simili;

  4. decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa";

  5. decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione";

  6. decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici" (escluso articolo 9 per la parte concernente l'obbligo del collegamento elettrico a terra per le stazioni amplificatrici).

All'osservanza delle disposizioni della presente legge sono, inoltre, tenute le imprese appaltatrici di opere o servizi ferroviari, quando l'opera o il servizio appaltato venga eseguito negli impianti ferroviari, nonche' le amministrazioni statali, la Compagnia internazionale carrozze con letti e qualunque altro ente, quando il lavoro venga svolto in ambito ferroviario.

Capo II AMBIENTI DI LAVORO - LINEE FERROVIARIE
Art 2.

I pavimenti e i piani di calpestio degli ambienti di lavoro e delle zone destinate al passaggio in sede ferroviaria non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere opportunamente segnalati.

Per gli accessi e per i passaggi interni ai capannoni di officina, di rimessa, di sala gru, di magazzino e simili, attraverso i quali transitano veicoli, e' ammesso il transito contemporaneo del veicolo e delle persone solo se resta disponibile alle persone un franco di 70 centimetri. Qualora tale condizione non sussista il transito contemporaneo deve essere vietato.

Art 3.

Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse (con esclusione di quelle di cui all'ultimo capoverso del presente articolo) e i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, tali aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e presentano il pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di apposita barriera o munite di parapetto normale.

Per le finestre e' consentito che l'altezza del parapetto non sia quella normale, purche' non minore di centimetri 90 quando, in relazione al lavoro eseguito, non vi siano condizioni di pericolo.

La presenza delle fosse per piattaforme, per carrelli trasbordatori o per la visita e la riparazione di rotabili negli impianti e nei piazzali ferroviari, qualora la zona dove trovansi dette fosse non sia sufficientemente illuminata, deve essere adeguatamente segnalata.

Art 4.

L'illuminazione sussidiaria, per garantire la continuazione del lavoro in caso di mancanza di illuminazione artificiale normale, di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nei piazzali, lungo le linee ferroviarie e sui rotabili puo' essere fornita anche da un impianto mobile o da mezzi portatili.

Art 5.

I portoni dei magazzini e delle rimesse, che si aprono a battente, devono essere muniti di appositi dispositivi di arresto per essere assicurati in posizione di apertura.

Davanti alle porte delle case cantoniere, delle garitte di servizio, od in genere dei fabbricati vicini ai binari in esercizio, che si aprono verso di essi, devono impiantarsi appositi ripari per impedire l'accesso diretto al binario.

Art 6.

Le vie di transito, che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere segnalate con cartelli o altri mezzi idonei.

Art 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non si applicano all'esercizio ferroviario, per il quale valgono le norme emanate dalle aziende esercenti.

Art 8.

Lungo le linee parallelamente ai binari, nei piazzali di stazione, negli scali, nei depositi locomotive ed in genere in ogni impianto interessato da binari in esercizio, devono, per quanto possibile, essere realizzati e mantenuti in buone condizioni di percorribilita' appositi sentieri pedonali, formanti gli itinerari da percorrere per consentire al personale di servizio di spostarsi con la massima sicurezza rispetto alla circolazione dei rotabili; gli attraversamenti dei binari devono essere muniti di passatoie a raso. Gli schemi di detti itinerari devono essere resi noti al personale mediante affissione negli impianti interessati.

Nei grandi piazzali di stazione, ove cio' sia necessario, si dovranno realizzare idonee piazzole di ricovero opportunamente segnalate.

Gli itinerari, ove necessario, dovranno essere opportunamente evidenziati con apposite segnalazioni.

Art 9.

Sulle travate metalliche definitive, quando vengano eseguiti lavori che impediscano l'uso dei normali passaggi, e sulle travate metalliche provvisorie deve essere sempre realizzato un solido passaggio provvisorio, centrale o laterale, avente larghezza non inferiore a metri 0,75 atto a consentire il transito delle persone e devono essere approntati piazzaletti di rifugio posti a distanza tra loro non maggiore di 30 metri.

Art 10.

Nelle gallerie devono esistere, di regola, da ambo i lati nelle gallerie a doppio binario e, almeno da un lato, in quelle a semplice binario, appositi sentieri pedonali, tenuti sempre sgombri da materiali ed in buone condizioni di percorribilita'.

Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 3.000 metri devono essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della piu' vicina nicchia per il ricovero del personale.

Nelle gallerie di lunghezza superiore a 4.000 metri, detti contrassegni sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun imbocco.

Il limite di 2.500 metri indicato al capoverso precedente deve essere congruamente aumentato per linee...

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