DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 320 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo

Coming into Force01 Luglio 1956
Published date05 Maggio 1956
Enactment Date20 Marzo 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/05/05/056U0320/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.109 del 05-05-1956 - Suppl. Ordinario
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.

547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; DECRETA: Campo di applicazione Art. 1.

Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, a qualsiasi scopo destinati, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Per le gallerie di lunghezza non superiore ai metri 50, si applicano solamente le norme dei capi II, VII, VIII e X.

Le disposizioni contenute nei capi XI, XII e XIII si applicano anche ai lavori esterni connessi a quelli in sotterraneo, in sostituzione delle norme previste, per la stessa materia, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro. --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 2.

Esclusioni

Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti norme, in quanto vi provvedono altre disposizioni:

  1. le miniere, cave e torbiere;

  2. i comuni pozzi idrici;

  3. gli altri pozzi, i cunicoli e i vani sotterranei facenti parte o costituenti opere complementari od accessorie degli edifici;

  4. le fondazioni di opere di qualsiasi specie.

Art 3.

Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro

Nella esecuzione dei lavori indicati nell'art. 1 devono essere osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, anche le disposizioni dettate:

  1. nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

  3. nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.

Art 4.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente le installazioni e gli impianti elettrici il sotterraneo e' da considerarsi "ambiente bagnato".

Art 5.

Soggetti tenuti all'osservanza, delle norme

Alla osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che esercitano le attivita' ed eseguono i lavori indicati nell'art. 1, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori addettivi.

Art 6.

Direzione e sorveglianza dei lavori

La direzione e la sorveglianza dei lavori soggetti alle norme del presente decreto devono essere affidate a persone competenti, che abbiano una esperienza diretta dei lavori in sotterraneo.

Art 7.

Notifica dei lavori

L'imprenditore ha l'obbligo di notificare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio i lavori indicati nell'art. 1, prima del loro inizio;

La notifica deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. nominativo e indirizzo dell'imprenditore, del direttore dei lavori e del capo cantiere;

  2. nominativo e indirizzo dell'eventuale appaltante;

  3. Provincia, Comune e localita' precisa dei lavori;

  4. durata presuntiva dei lavori;

  5. numero massimo presumibile dei lavoratori che saranno occupati;

  6. descrizione sommaria dei lavori, dei mezzi di difesa e degli impianti assistenziali e sanitari;

  7. cenni sulla prevedibile natura geologica del terreno e sulle indagini compiute a tal fine.

Art 8.

Lavoratori di primo impiego

I lavoratori mai precedentemente occupati in sotterraneo devono lavorare sotto la guida di altri gia' pratici, almeno per un periodo di due settimane.

Art 9.

Lavoratori presenti in sotterraneo

Ai posti di lavoro in sotterraneo devono essere adibiti almeno due lavoratori, salvo che i lavori siano eseguiti entro il campo visuale diretto di altra persona.

Art 10.

Divieto di permanenza in sotterraneo oltre l'orario di lavoro

Il lavoratore non puo' rimanere in sotterraneo oltre il proprio orario di lavoro, salvo giustificati motivi di carattere eccezionale.

Art 11.

Dispositivi di segnalazione

In prossimita' dei posti di lavoro in galleria situati a piu' di 300 metri dall'imbocco esterno e di quelli in pozzi profondi oltre 30 metri, devono essere installati dispositivi di segnalazione atti ad assicurare il collegamento con l'esterno.

Art 12.

Caschi di protezione

I lavoratori addetti al sotterraneo o che per qualsiasi ragione vi accedano, devono essere forniti e fare uso di casco di protezione costituito di materiale leggero e resistente.

Il casco e' dato in dotazione personale, a meno che il lavoratore acceda al sotterraneo solo occasionalmente.

CAPO II SCAVI ED ARMATURE
Art 13.

Sistemi di scavo

I sistemi di scavo devono essere adeguati alla natura dei terreni attraversati ed offrire garanzie di sicurezza.

Se la natura del terreno lo richiede, devono essere adottati sistemi preventivi di consolidamento o di sostegno.

Art 14.

Armature e rivestimenti

Ogni scavo deve, di norma, essere provvisto di sostegni e rivestimenti per impedire franamenti o caduta di materiali.

Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori devono essere messi in opera di pari passo con l'avanzamento dello scavo e mantenuti sino alla costruzione del rivestimento definitivo.

Art 15.

Scavi in terreni stabili

Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori possono omettersi quando lo scavo sia eseguito in terreni che non presentino sicuramente pericoli di franamento o di caduta di materiali.

Nelle condizioni previste dal comma precedente, lo stato di sicurezza dello scavo deve essere tuttavia controllato, allo scopo di provvedere tempestivamente all'armatura o al puntellamento dei tratti o punti risultanti non sicuri.

Le pareti e la calotta degli scavi non armati, in prossimita' dei luoghi ove si abbatte la roccia per mezzo di esplosivi, devono essere controllate dopo ogni brillamento di mine.

Art 16.

Resistenza delle armature

Il tipo di armatura e le dimensioni, la disposizione ed il numero dei suoi elementi, devono essere scelti in relazione alla natura, alle condizioni ed alla spinta dei terreni da attraversare, ed in modo che le strutture resistenti lavorino con un adeguato margine di sicurezza.

Art 17.

Spinte eccezionali del terreno

Quando, per effetto del rigonfiamento del terreno, del distacco di blocchi, della esistenza di frane, o per altre cause anormali, non sia possibile...

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