DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

Coming into Force10 Aprile 1956
End of Effective Date14 Maggio 2008
Enactment Date07 Gennaio 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/03/31/056U0164/CONSOLIDATED/20101215
Published date31 Marzo 1956
Official Gazette PublicationGU n.78 del 31-03-1956 - Suppl. Ordinario
CAPO I CAMPO DI APPLICAZIONE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1. Attivita' soggette

La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e' regolata dalle norme del presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Le norme del presente decreto si applicano alle attivita' che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1. Attivita' soggette

La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e' regolata dalle norme del presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547., nonche' dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Le norme del presente decreto si applicano alle attivita' che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Art 2.

Attivita' escluse Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la

materia e' regolata o sara' regolata da appositi provvedimenti:

  1. all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;

  2. ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;

  3. ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le norme stesse non si applicano ai lavori in sotterraneo e nei cassoni ad aria compressa per la parte espressamente disciplinata dalle apposite norme speciali.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Art 3.

Soggetti delle norme

All'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti coloro che esercitano le attivita' indicate all'art. 1 e, per quanto loro spetti e competa, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori in conformita' agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

CAPO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art 4.

Viabilita' nei cantieri

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita' delle persone e dei veicoli.

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui e' previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita' dei mezzi stessi.

La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.

I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Art 5.

Luoghi di transito

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Art 6.

Fosse della calce

Le fosse della calce devono essere allestite in zona appartata del cantiere ed essere munite su tutti i lati di solido parapetto con arresto al piede.

Nei casi in cui per l'ampiezza della fossa si debba ricorrere all'uso di passerelle, queste devono essere munite di solidi parapetti con arresto al piede e costruite in modo da offrire le necessarie garanzie di solidita' e robustezza.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Art 7.

Idoneita' delle opere provvisionali

Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti piu' idonei.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Art 8.

Scale a mano

Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe piu' di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio.

E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.

Durante l'uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate.

Quando non sia attuabile l'adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona.

La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un Nolo montante, purche' fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti.

Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.

Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Art 9.

Protezione dei posti di lavoro

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali.

Il posto di...

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