Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1.
Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nei presente decreto si applicano ai lavori, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547:
per le riprese dei film dalle imprese della produzione cinematografica e da quelle che gestiscono teatri di posa, ivi comprese le costruzioni e demolizioni di scene e le opere provvisorie in genere e le relative lavorazioni accessorie svolgentisi sia in teatri di posa che in esterno;
agli stessi lavori di cui alla precedente lettera a) svolti dalle imprese della ripresa televisiva.
Art
2.
Sono vietati la costruzione, il noleggio, la concessione in uso e l'esercizio dei teatri di posa e televisivi, dei mezzi tecnici, degli scenari ed ambienti di lavoro in genere, nonche' la installazione di impianti ed attrezzature che non siano rispondenti alle norme del presente decreto.
E' altresi' vietato l'impiego di pellicola vergine con supporto che non sia del tipo detto comunemente ininfiammabile o di sicurezza, tanto nella ripresa cinematografica e televisiva che nella stampa di copie positive di film.
Art
3.
Nella esecuzione dei lavori indicati nell'art. 1 devono essere altresi' osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, le disposizioni dettate:
nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;
nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, limitatamente ai lavori di costruzioni di opere sceniche, temporanee, fisse all'aperto di qualsiasi altezza, se in muratura, e di altezza superiore a metri 10, se realizzate con altri materiali;
nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.
Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e 20 marzo 1956, n. 321, si applicano anche ai lavori di cui all'art. 1 eseguiti in sotterraneo o nei cassoni ad aria compressa dai dipendenti dalle imprese soggette al presente decreto.
Art
4.
All'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che esercitano i lavori indicati nell'art. 1, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori addettivi, nonche' i costruttori, i noleggiatori, i concedenti, limitatamente alla disposizione dell'art. 2 primo comma e coloro che esercitano l'attivita' di stampa di copie positive di film, limitatamente alla disposizione dell'art. 2 secondo comma.