DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 321 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa

Coming into Force01 Luglio 1956
Published date05 Maggio 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/05/05/056U0321/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date20 Marzo 1956
Official Gazette PublicationGU n.109 del 05-05-1956 - Suppl. Ordinario
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione

Il presente decreto si applica al lavori eseguiti mediante cassoni ad aria compressa, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Art 2.

Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro

Nella esecuzione dei lavori indicati all'art. 1, devono essere osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, anche le disposizioni dettate:

  1. nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con tenente norme generali per l'igiene del lavoro;

  3. nei provvedimenti speciali sugli apparecchi a pressione vigilati dalla Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art 3.

Soggetti tenuti all'osservanza delle norme

All'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che esercitano le attivita' indicate nell'art 1, i dirigenti, i preposti, i lavoratori addettivi ed i medici.

CAPO II COSTRUZIONE ARREDAMENTO ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI
Art 4.

Requisiti dei cassoni e dei camini

Il cassone deve avere una camera di lavoro dell'altezza minima di m. 2, misurata tra l'orlo del tagliente ed il cielo della camera. L'Ispettorato del lavoro puo' consentire che tale altezza sia ridotta a m. 1,80 quando ricorrono particolari esigenze tecniche.

Il diametro dei camini, se di sezione circolare, e le loro dimensioni trasversali minime, se di sezione non circolare, devono essere almeno di m. 1.

Le scale di accesso al cassone devono essere costruite in modo da renderne sicuro l'uso; in particolare, esse devono avere una larghezza minima di 30 centimetri e la loro distanza dalla parete deve essere tale da permettere un sicuro appoggio per i piedi e, in ogni caso, non inferiore a cm. 13 in mezzeria.

I recipienti per il sollevamento dei materiali devono avere pareti lisce ed essere a sezione trasversale circolare, a diametro crescente dalle sezioni estreme verso quella mediana. Sono ammessi recipienti di altra forma, purche' provvisti di dispositivi esterni atti ad evitare l'intoppo degli orli del recipiente contro i pioli della scala.

Art 5.

Requisiti delle chiusure

Le porte destinate al passaggio del materiali, nonche' quelle di accesso e di comunicazione per il personale, devono essere disposte in modo da potersi aprire soltanto nel senso della maggior pressione. E' fatta eccezione per la porta inferiore del tubi di scarico del materiale, la quale deve pero' essere munita di dispositivo che ne garantisca l'apertura graduale e ne renda possibile la chiusura nonostante la eventuale pressione dell'aria e del materiale.

Nel caso in cui il cassone sia fornito di dispositivi automatici per la estrazione e l'introduzione dei materiali, le chiusure interne ed esterne devono funzionare in modo che luna non possa aprirsi se l'altra non e' chiusa.

Quando i dispositivi non siano automatici, devono adottarsi mezzi ausiliari di garanzia, tali da impedire che il personale possa aprire la chiusura interna o esterna se l'altra non e' chiusa.

Art 6.

Requisiti delle campane

La campana deve avere una altezza media praticabile non inferiore a m. 2 ed un'area della sezione orizzontale calcolata in ragione di un metro quadrato ogni tre operai.

Nell'interno della campana deve essere apposta l'Indicazione del numero massimo di persone che vi possono sostare contemporaneamente.

Le pareti della campana devono essere munite di spie di ispezione dall'esterno L'accesso all'interno della campana deve essere sempre possibile, durante il lavoro a complesso in pressione, anche senza l'intervento del personale situato all'interno. La campana deve essere provvista di anticamera o di appendice sufficiente a contenere almeno due persone, dotata di porta a tenuta e funzionante in maniera analoga alla camera di equilibrio.

La norma di cui al comma precedente non si applica quando il cassone e' impiegato per lavori a pressione non eccedente le 1,5 atmosfere o quando e' servito da piu' campane con distinta caminata, delle quali una destinata esclusivamente all'accesso di emergenza o di controllo.

Durante il lavoro, le suddette camere sussidiarie possono essere messe in pressione unicamente per il transito saltuario del personale addetto alla direzione, alla sorveglianza del lavoro ed all'eventuale soccorso.

Sia la campana che le camere per l'accesso di emergenza, comunque disposte, devono essere dotate di propri e distinti comandi di compressione e decompressione, disposti in modo da poter essere manovrati, in caso di necessita', anche dall'esterno.

Ciascuna campana deve essere provvista di una valvola automatica di scarico dell'aria, tarata alla pressione di lavoro del complesso, maggiorata di non piu' del 10 per cento e tale da non consentire che la pressione superi detto limite.

Art 7.

Arredamento interno ed esterno

Qualora la pressione superi le 2,5 atmosfere, la campana deve essere dotata di sedili incernierati contro parete e in corrispondenza della porta di uscita dall'esterno, di una piattaforma della larghezza di almeno m. 0,50, munita di parapetto. --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 8.

Requisiti delle camere di ricompressione terapeutica

La camera di ricompressione terapeutica deve avere dimensioni tali da contenere almeno un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato; deve essere inoltre munita di impianto di illuminazione artificiale, di spie di ispezione e di dispositivi che permettano l'introduzione dei medicamenti.

I manometri ed i congegni di manovra, devono essere posti sia all'esterno che all'interno della camera.

Art 9.

Apparecchi di controllo e di segnalazione

Le campane e i serbatoi di aria compressa devono essere provvisti di manometri che, oltre a rispondere ai requisiti di cui alle vigenti disposizioni sugli apparecchi a pressione, devono essere graduati a decimi di atmosfera.

Il manometro della campana deve essere facilmente accessibile, ispezionabile e collocato all'esterno in modo da essere leggibile anche all'interno.

Quando la pressione sia superiore a 2,5 atmosfere, deve essere installato un altro manometro del tipo a registrazione automatica.

Art 10.

Denuncia dei lavori

Chiunque intende eseguire lavori in aria compressa deve farne denuncia almeno 20 giorni prima dell'inizio all'Ispettorato del lavoro. La denuncia, inviata a mezzo lettera raccomandata, deve contenere:

  1. la indicazione della impresa o della amministrazione che esegue i lavori;

  2. la indicazione del luogo del cantiere;

  3. il nome, il cognome e l'indirizzo del capo responsabile del cantiere;

  4. la indicazione della durata presuntiva dei lavori;

  5. la indicazione del numero presumibile dei lavoratori che saranno adibiti ai lavori in aria compressa;

  6. la indicazione della pressione massima che si prevede dovra' essere raggiunta;

  7. una descrizione dei lavori e degli impianti prescritti dal presente decreto;

  8. il nome, il cognome e l'indirizzo del medico incaricato del servizio sanitario del cantiere.

Qualora nel corso dei lavori si addivenga alla sostituzione delle persone indicate alle lettere c) e h), questa deve essere notificata all'Ispettorato del lavoro.

Qualora nel corso dei lavori, la pressione denunciata venga superata ed ecceda il limite di 3,2 atmosfere, deve esserne data, agli effetti dell'art. 36, secondo comma, preventiva o Immediata notizia all'Ispettorato del lavoro, rispettivamente nei casi in cui il superamento di detto limite sia predeterminato ovvero si renda indispensabile per sopravvenute ragioni tecniche contingenti.

CAPO III
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