DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 302 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547

Coming into Force01 Maggio 1956
Published date30 Aprile 1956
Enactment Date19 Marzo 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/04/30/056U0302/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.105 del 30-04-1956 - Suppl. Ordinario
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO UNICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Funzione integrativa delle norme

Art 1.

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto sono integrative di quelle generali emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Campo di applicazione

Art 2.

Sono soggette alle norme del presente decreto le attivita' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, con le esclusioni previste dal successivo art. 2.

Alle norme suddette sono soggetti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori, nonche' i costruttori ed i commercianti indicati rispettivamente negli articoli 4, 5 e 6 e nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Applicazione delle norme

Art 3.

Anche per le norme del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nei capi I, II e IV del titolo XII del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

TITOLO II PRODUZIONE ED IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Campo di applicazione

Art 4.

Le Imprese che provvedono alla fabbricazione, alla manipolazione, al recupero, alla conservazione, alla distribuzione, al trasporto o alla utilizzazione di esplosivi, devono applicare le norme del presente titolo.

Restano ferme le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quelle del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio (decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

Eta' minima dei lavoratori

Art 5.

Ai lavori indicati nel primo comma dell'art. 4 non possono essere adibiti i minori di anni 18.

CAPO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE DEGLI ESPLOSIVI

Suddivisione dei lavoratori e protezione dei posti di lavoro

Art 6.

Le singole operazioni di fabbricazione e manipolazione degli esplosivi devono di norma essere eseguite in laboratori distinti ed isolati, in relazione alla loro pericolosita'.

I lavoratori che effettuano operazioni presentanti rischi specifici devono essere protetti con mezzi e attrezzature atti a salvaguardarne l'integrita' fisica ed in particolare:

  1. mediante la difesa dei singoli posti di lavoro e dei lavoratori con schermi di sicurezza e con l'adozione di dispositivi atti a ridurre il pericolo;

  2. con l'adozione di congegni di nota efficacia che consentano di effettuare le lavorazioni a distanza, di sicurezza;

  3. con l'effettuazione di lavorazioni in blinda o a distanza, comandate da posizioni di sicurezza, nel caso di lavorazioni di maggior pericolo quali la fresatura degli esplosivi, lo smontaggio e il taglio dei proiettili, il petrinaggio meccanico e la molazzatura.

Protezioni individuali

Art 7.

I lavoratori, appena entrati negli stabilimenti di fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplodenti, devono indossare appositi indumenti e calzature di lavoro, che devono essere loro forniti dalla impresa.

Le calzature devono essere prive di chiodi, punte od altri elementi di ferro o di acciaio. Negli indumenti di lavoro non devono esservi bottoni, fibbie o chiusure di metallo.

Gli addetti a lavorazioni, che comportino particolari rischi, quale la laminazione delle polveri, devono essere protetti con appositi indumenti.

E' vietato portare coltelli, chiavi, anelli o qualsiasi altro oggetto di metallo.

Nei reparti in cui e' necessario, le lavoratrici devono raccogliere i capelli in cuffia.

I preposti hanno l'obbligo di controllare ed assicurare l'osservanza delle norme contenute nei comma precedenti.

Pavimenti

Art 8.

I pavimenti dei locali di lavoro, esclusi quelli destinati a depositi, devono avere requisiti rispondenti alle caratteristiche dell'esplosivo trattato; in particolare devono essere senza fessure, di facile pulizia e lavaggio nonche' privi di elementi di ferro o di acciaio affioranti.

Qualora la natura della lavorazione lo richieda, devono essere predisposti rivestimenti a graticci.

I pavimenti devono essere raccordati alle pareti lungo i bordi.

Trasporto dei semilavorati

Art 9.

I mezzi e le attrezzature occorrenti per il trasporto dei prodotti esplodenti nel passaggio da un fase all'altra della lavorazione e nel corso delle lavorazioni stesse, devono avere requisiti che tengano conto del grado di sensibilita' e delle caratteristiche dell'esplosivo nella fase in cui si trova. Essi devono essere di facile pulizia e di sicuro maneggio.

Eliminazione dei cascami

Art 10.

I cascami devono essere incendiati, distrutti o inertizzati da lavoratori appositamente incaricati e sotto la sorveglianza di persona competente.

Revisioni periodiche

Art 11.

I locali, le macchine e le attrezzature in attivita' devono essere sottoposti a periodiche revisioni e pulizie secondo disposizioni della direzione affisse in modo visibile in ogni locale.

Lavori di riparazione, manutenzione e demolizione

Art 12.

Nell'interno dei locali pericolosi e' vietato effettuare lavori di riparazione, manutenzione e demolizione all'edificio, al macchinario e agli impianti senza ordine della direzione.

Prima, dell'inizio dei lavori indicati al primo comma devono:

  1. essere trasportati al deposito tutti gli esplosivi e i loro componenti;

  2. essere bonificate accuratamente le parti del locale, del macchinario e degli organi in corrispondenza dei punti in cui devono essere eseguiti le riparazioni o gli smontaggi, sotto la diretta sorveglianza di persona competente.

Gli apparecchi ed i recipienti impiegati nella lavorazione degli esplosivi, prima di essere portati alla riparazione, devono essere inertizzati.

Misure contro l'elettricita' statica

Art 13.

Precauzioni devono essere adottate contro l'accumulazione di elettricita' statica in vicinanza di materie infiammabili ed esplodenti, secondo i casi e le esigenze della lavorazione, favorendo anche la dispersione delle cariche elettrostatiche con collegamenti a terra.

Mezzi idonei devono essere adottati, e i lavoratori hanno l'obbligo di farne uso, per evitare possibilita' di scariche dovute all'elettricita' statica eventualmente accumulatasi sui lavoratori addetti alla manipolazione di esplosivi particolarmente sensibili al manifestarsi di tali fenomeni.

Nelle lavorazioni di cui al comma precedente e' vietato l'uso di indumenti di lavoro formati con fibre facilmente elettrizzabili, salvo i casi in cui per le particolari lavorazioni i predetti indumenti debbano essere formati con fibre di lana.

Misure antincendi

Art 14.

Negli stabilimenti di produzione, di manipolazione e di deposito degli esplosivi devono essere installati apparecchi di allarme e segnalazioni antincendi; gli apparecchi di allarme devono poter essere azionati anche a mano.

I vari reparti devono essere collegati telefonicamente con la direzione e con il servizio antincendi.

Il personale incaricato della estinzione degli incendi deve essere periodicamente esercitato.

Trafilatura e taglio

Art 15.

Le presse idrauliche per la trafilatura a caldo degli esplosivi di lancio devono essere installate in appositi locali; i lavoratori addetti devono essere efficacemente protetti da apposite blindature.

Le presse, le calandre e le taglierine per la produzione di piastre devono essere provviste di apparecchi automatici per l'estinzione della fiamma.

Molazzatura

Art 16.

Le molazze per...

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