DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 323 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli Impianti telefonici

Coming into Force01 Luglio 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/05/05/056U0323/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date20 Marzo 1956
Published date05 Maggio 1956
Official Gazette PublicationGU n.109 del 05-05-1956 - Suppl. Ordinario
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Campo di applicazione
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;

Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1.

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori di costruzione, esercizio, manutenzione, riparazione e demolizione degli impianti telefonici, a cui siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Le norme del presente decreto non si applicano ai servizi ed impianti gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Art 2.

Nella esecuzione dei lavori indicati nell'articolo precedente devono essere osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, le disposizioni stabilite:

  1. dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. dal decreto del presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

  3. dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI Scale ad elementi innestati
Art 3.

La lunghezza massima delle scale ad elementi innestabili, non deve essere maggiore di 21 metri.

Le scale in opera lunghe 18 metri o piu' devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione.

Durante l'esecuzione del lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

Nelle operazioni di costruzione, riparazione, manutenzione e demolizione delle linee telefoniche, e' ammesso lo spostamento laterale di scale portatili ad elementi innestati per lunghezza non superiore a 18 metri e per ampiezza di spostamento non superiore a m. 1,50, mentre un solo lavoratore vi si trova sopra, purche' il lavoratore sia munito e faccia uso di cintura di sicurezza e siano osservate le altre disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Allo spostamento della scala devono concorrere, stando al piede, almeno due lavoratori; puo' essere consentito che un solo lavoratore concorra allo spostamento, stando al piede, quando la scala non supera 12 metri di lunghezza.

Possono essere adibiti a lavorare su scale di lunghezza, superiore a 15 metri soltanto i lavoratori il cui addestramento sia stato accertato dai vigili del fuoco.

Tale condizione deve risultare da un certificato rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco medesimo.

Protezione e sicurezza delle macchine
Art 4.

Le parti salienti degli organi in moto delle macchine e dei meccanismi in genere, i manovellismi, i tratti terminali sporgenti degli alberi, gli ingranaggi e gli organi di trasmissione del movimento delle centrali telefoniche e le apparecchiature accessorie, quando costituiscano pericolo, devono essere protetti e segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

Lavori nelle canalizzazioni
Art 5.

Nei lavori per linee telefoniche da eseguire nel manufatti sotterranei devono essere osservate le norme dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Lavori in prossimita' di linee elettriche
Art 6.

Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche aeree che passano a distanza minore di 4 metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che non si sia provveduto ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

Indicazione delle caratteristiche degli apparecchi elettrici
Art 7.

I generatori, i trasformatori, i convertitori ed i raddrizzatori di potenza non inferiore a 500 Watt devono portare indicazioni della tensione, della intensita' e del tipo di corrente.

Isolamento elettrico
Art 8.

I conduttori devono presentare tanto fra di loro quanto verso terra, salvo nei punti necessari per il regolare e normale funzionamento degli impianti, un isolamento adeguato alle tensioni dell'impianto.

Collegamenti elettrici a terra delle apparecchiature telefoniche
Art 9.

Il collegamento elettrico a terra e' richiesto soltanto per i telai degli autocommutatori, dei permutatori, delle stazioni amplificatrici, delle apparecchiature per frequenze vettrici e delle cassette di protezione contenenti scaricatori.

Rivestimento e protezione dei conduttori ed elementi nudi a bassa tensione
Art 10.

Nel locali contenenti...

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