Le misure precautelari e cautelari nei confronti dei minori

AutoreGianna Maria Nanna
Pagine31-63
CAPITOLO QUARTO
LE MISURE PRECAUTELARI
E CAUTELARI NEI CONFRONTI
DEI MINORI
1. Il presupposto dell’intervento: l’imputabilità
L’art. 85 c.p. aerma che “nessuno può essere punito per un
fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo
ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capa-
cità di intendere e di volere.
L’art. 97 c.p. aerma che “non è imputabile chi, nel momen-
to in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni”.
Come appare evidente, l’ordinamento penale stabilisce che
il minore di 14 anni non può essere, per una presunzione “iuris
et de iure”, considerato capace di intendere e di volere e, quindi,
imputabile14. Da tale insuperabile presunzione consegue che,
nei confronti del soggetto che non abbia compiuto i 14 anni,
non possono essere adottate misure penali e, nell’ipotesi in cui
il giudice abbia pronunciato condanna, la sentenza deve consi-
derarsi inesistente: tale inesistenza può essere rilevata e dichia-
rata anche dal giudice dell’esecuzione15.
Va precisato che, se per il minore che non abbia compiuto
gli anni 14, l’ordinamento prevede una presunzione assoluta di
non imputabilità, per il minore che li abbia compiuti, il siste-
14 Alfredo Carlo Moro – cit., pagg. 525 e ss.
15 Cass. 29 novembre 1983, in Riv. Pen. 1984, 731
32 Polizia giudiziaria e minori
ma normativo impone un accertamento sulla sua capacità di
intendere e di volere, in quanto l’art. 98 c.p. aerma che “è im-
putabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva
compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di
intendere e di volere.
Pertanto, il legislatore subordina l’adozione di misure pe-
nali, a seguito di giudizio di responsabilità, di soggetto ultra-
quattordicenne, all’accertamento della sua capacità di inten-
dere e di volere, che, quindi, deve essere dimostrata nel caso
concreto, con ogni mezzo di prova a disposizione del giudice
e, segnatamente, mediante la valutazione dell’eettiva capacità
del minore di apprezzare il disvalore del fatto commesso, del
suo sviluppo intellettivo, del suo livello di maturità, anche in
relazione alla valutazione dell’ambiente familiare e sociale in
cui è vissuto.
Poiché l’ordinamento qualica il minore di età inferiore a 14
anni come soggetto non imputabile e, quindi, non suscettibile
di pronunzia di condanna, si è posto il problema se, nei suoi
confronti, possa essere applicata una misura cautelare.
Il problema sopra esposto è stato sostanzialmente risolto,
sia in dottrina che in giurisprudenza, in quanto si è ritenuto
che, tra le condizioni di applicabilità delle misure cautelari nel
processo minorile, debba rientrare l’imputabilità di cui all’art.
98 c.p..
Ciò in base alla stessa “ratio” dell’art. 273, comma 1, c.p.p.,
nalizzato ad escludere restrizioni della libertà personale, in
presenza di una prognosi di conclusione del processo senza
sanzioni, che trova la sua massima espressione in quello mino-
rile e, segnatamente, a carico di soggetto infraquattordicenne.
Ne consegue che la prevedibilità dell’irrogazione di una san-
zione penale è condizione generale per l’adozione di una misu-
ra cautelare.
2. Principi generali
Nel procedimento penale a carico di soggetti minorenni si
applicano le norme di cui al D.P.R. 448/88 e, per quanto da esse
non previsto, trovano applicazione le disposizioni del codice
Capitolo quarto – Le misure precautelari e cautelari nei confronti dei minori 33
di procedura penale. Tale principio generale, sancito dall’art.
1 D.P.R. 448/88, implica che la disciplina relativa ai provvedi-
menti limitativi della libertà personale per i soggetti che hanno
raggiunto la maggiore età, trova applicazione anche per i mi-
norenni, ai quali, tuttavia, si applicano anche delle speciche
norme.
Principio caratterizzante dei provvedimenti in materia di li-
bertà personale nei confronti dei soggetti minorenni è, innan-
zitutto, quello della facoltatività16.
Per i soggetti minorenni, sia l’arresto che le misure cautelari,
sono sempre facoltativi, in quanto l’art. 16 D.P.R. 448/88, san-
cisce la “possibilità” degli uciali e agenti di polizia giudiziaria
di procedere all’arresto del minorenne: l’art. 19 D.P.R. 448/88
utilizza in merito il termine “facoltativo”.
Il principio della facoltatività caratterizza tutto il sistema
relativo ai provvedimenti in tema di libertà personale del mi-
nore, avendo il giudice altresì facoltà sia di applicare misure
più aittive in caso di inottemperanza o violazioni delle pre-
scrizioni relative alla misura originariamente applicata, sia di
revocare una misura in atto.
Ulteriore e fondamentale principio relativo ai provvedi-
menti in materia di libertà personale nei confronti dei soggetti
minorenni è quello della tipicità o riserva di legge17.
L’art. 19, comma 1, D.P.R. 448/88, dispone che “nei confronti
dell’imputato minorenne non possono essere applicate misure
cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo”.
Come appare evidente, la norma detta uno stretto principio
di tassatività, il quale esclude che nei confronti del minore pos-
sano essere applicate misure non disciplinate dalla normativa
minorile, in forza di un’espressa riserva di legge, tesa a con-
gurare speciche misure per il minore, che siano adeguate alle
personali esigenze dello stesso.
In particolare, la giurisprudenza esclude che, nei confronti
dei soggetti minorenni, possa trovare applicazione la misura
16 Alfredo Carlo Moro cit., pag 556
17 Cass. Pen. – Sez. II – Sent. n. 1092 del 14 febbraio 1990; Cass. Pen. – Sez. V –
Sent. n. 598 del 23 febbraio 1999; Cass. Pen. – Sez. I – Sent. n. 3216 del 15 giugno
1999

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