Le stru tture riservate ai minori

AutoreGianna Maria Nanna
Pagine13-16
CAPITOLO SECONDO
LE STRUTTURE
RISERVATE AI MINORI
1. I centri di prima accoglienza
L’art. 7 D.Lvo 272/89 disciplina i centri per la giustizia mi-
norile. Tali centri, con competenza regionale, sono centri di
rieducazione per minorenni, dipendenti dal Ministero della
Giustizia.
L’art. 8 dello stesso D.Lvo elenca, accanto agli uci di servi-
zio sociale per minorenni ed agli istituti penali per minorenni,
una serie di strutture di accoglienza e trattamento dei minori
coinvolti nel procedimento penale.
Tali strutture sono, innanzitutto, i Centri di Prima
Accoglienza, disciplinati dall’art. 9 D.Lvo 272/89.
Tali centri ospitano i minori arrestati o fermati, no all’u-
dienza di convalida. Dalla stessa funzione, denita dalla nor-
ma, si comprendono le caratteristiche di questo tipo di centri,
considerati strutture assistenziali con una funzione tempora-
nea, essendo destinati a custodire i minori arrestati o fermati,
no all’udienza di convalida, ovvero i minori accompagnati,
colti in agranza di delitto non colposo, per cui è prevista la
pena non inferiore nel massimo a cinque anni, ex art. 18-bis
D.P.R. 448/88, no alla consegna all’esercente la potestà dei ge-
nitori o all’adatario o a persona da quest’ultimo incaricata e,
comunque, per un tempo non superiore a dodici ore.

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