Premessa

AutoreGianna Maria Nanna
Pagine1-3
PREMESSA
LE FORZE DELL’ORDINE
ED IL MINORE:
UNA POLIZIA SPECIALIZZATA
L’art. 5 D.P.R. 448/88 aerma che “in ciascuna Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni è istituita una
sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegna-
to personale dotato di speciche attitudini e preparazione”.
Tale norma rende operative, nella legislazione interna,
le “Regole di Pechino” dell’O.N.U., le quali suggerivano che
i contatti fra le Forze dell’Ordine e il giovane autore di reato
avvenissero “in modo da assicurare la tutela del giovane ed
evitargli danni” (paragrafo 10), per cui “per meglio svolgere i
propri compiti, i funzionari che si occupano frequentemente
ed esclusivamente di minori e che si dedicano essenzialmente
alla prevenzione della delinquenza minorile debbano ricevere
un’istruzione e una formazione speciale” (paragrafo 12).
La necessità della specializzazione, evidenziata dalle “rego-
le di Pechino, deriva dal fatto che gli organi di polizia, che si
rapportano al soggetto minorenne, devono non solo svolgere
attività preventiva e repressiva dei reati, ma devono anche ade-
guarsi al particolare momento, che vede coinvolto il minore nel
suo contatto con le Forze dell’Ordine, che sono normalmente
le prime ad avere l’impatto con il minore che commette reato e
sono le prime a svolgere una valutazione sulla sua personalità,
sul suo ambiente socio-familiare ed in ordine ai presupposti per
procedere a provvedimenti limitativi della libertà personale.

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