DELIBERAZIONE 6 novembre 2009 - Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Ponte sullo Stretto di Messina - (CUP C11H03000080003) - Presa d''atto della relazione del commissario straordinario e contributo ex articolo 4, comma 4-quater, legge n. 102/2009. (Deliberazione n. 102/2009). (10A01815)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante norme in tema di collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, come modificata ed integrata dal decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e s.m.i.;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali viene, tra l'altro, istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e s.m.i. e visti, in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e visti specificatamente l'art. 163 - che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione» - e l'art. 176, comma 3, lettera e), che demanda a questo Comitato di definire i contenuti degli accordi in materia di sicurezza e di prevenzione e repressione della criminalita' che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche e' tenuto a stipulare con gli organi competenti, disponendo che le relative misure di monitoraggio debbono comprendere il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelle concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori e quelle derivate dall'attuazione di ogni altra modalita' di finanza di progetto;

l'art. 256, che ha abrogato il citato decreto legislativo n. 190/2002, concernente la «attuazione della legge n. 443/2201 per la realizzazione infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e visto in particolare l'art. 6-quinquies, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, inclusivo delle reti di telecomunicazione ed energetiche ed alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 («Fondo infrastrutture»);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto in particolare l'art. 18, il quale dispone che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-quinquies, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita', fermo restando il vincolo di destinare alle regioni...

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