LEGGE 17 dicembre 1971, n. 1158 - Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente

Coming into Force26 Gennaio 1972
Published date11 Gennaio 1972
Enactment Date17 Dicembre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/01/11/071U1158/CONSOLIDATED/20091230
Official Gazette PublicationGU n.8 del 11-01-1972
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera di prevalente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dello esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento.

Il restante 49 per cento del capitale sociale sara' sottoscritto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dall'ANAS, dalle regioni Sicilia e Calabria e da amministrazioni ed enti pubblici.

La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE.

Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.

Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modifiche alla convenzione.

Art 1.

Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dello esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento.

Il restante 49 per cento del capitale sociale sara' sottoscritto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dall'ANAS, dalle regioni Sicilia e Calabria e da amministrazioni ed enti pubblici.

La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE.

Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.

COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114.

Art 1.

Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la societa' ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate, anche indirettamente, dallo Stato. Tale societa' per azioni e' altresi' autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso societa' partecipate, attivita' di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse. COMMA ABROGATO DAL D. L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286.

La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE.

Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.

COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114.

Art 2.

La societa' concessionaria dovra' avere come scopo sociale:

lo studio, la progettazione e la costruzione di una opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente;

l'esercizio del collegamento e la manutenzione dell'opera di cui al punto precedente, salvo quanto previsto dall'articolo 3 per quanto attiene all'esercizio ferroviario.

L'atto costitutivo e lo statuto sociale non potranno prevedere deroghe alle maggioranze assembleari di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile e, per quanto attiene alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed all'ANAS, dovranno prevedere la facolta' per ciascuna delle aziende di nominare, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, almeno un amministratore ed un sindaco e per ciascuna delle due regioni almeno un amministratore.

Lo statuto dovra' inoltre prevedere, in caso di scioglimento della societa' concessionaria per qualsivoglia causa, la devoluzione al bilancio dello Stato, in aggiunta a tutte le altre attivita' reversibili, anche delle quote non utilizzate dell'accantonamento previsto al successivo art. 7, n. 12).

In deroga alle disposizioni del codice civile, il presidente del consiglio d'amministrazione sara' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile e per le partecipazioni statali.

La societa' concessionaria e' autorizzata, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni per un importo superiore al capitale versato.

Art 2.

La societa' concessionaria dovra' avere come scopo sociale:

lo studio, la progettazione e la costruzione di una opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente;

l'esercizio del collegamento e la manutenzione dell'opera di cui al punto precedente, salvo quanto previsto dall'articolo 3 per quanto attiene all'esercizio ferroviario , nonche' lo svolgimento di ogni connessa attivita' anche attraverso societa' partecipate; a fronte di eventuali contributi per lo svolgimento di attivita' connesse si procedera' alla separazione dei relativi flussi contabili.

L'atto costitutivo e lo statuto sociale non potranno prevedere deroghe alle maggioranze assembleari di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile e, per quanto attiene alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed all'ANAS, dovranno prevedere la facolta' per ciascuna delle aziende di nominare, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, almeno un amministratore ed un sindaco e per ciascuna delle due regioni almeno un amministratore lo statuto deve altresi' prevedere la previa designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la nomina di tre degli altri amministratori.

COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114.

In deroga alle disposizioni del codice civile, il presidente del consiglio d'amministrazione sara' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile e per le partecipazioni statali.

La societa' concessionaria e' autorizzata, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni per un importo superiore al capitale versato.

Art 3.

Alla societa' concessionaria e' affidato l'esercizio, la gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli impianti ferroviari che, ad ultimazione e collaudo definitivo dell'opera, passeranno in esercizio, gestione e manutenzione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo il vigente ordinamento.

Le spese generali di gestione dell'opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico della societa' concessionaria.

L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato corrispondera' alla societa' concessionaria un canone annuo ragguagliato all'entita' del traffico passeggeri e merci secondo criteri e modalita' da stabilire con la convenzione di cui all'articolo 1.

Art 3.

Alla societa' concessionaria e' affidato l'esercizio, la gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli impianti ferroviari che, ad ultimazione e collaudo definitivo dell'opera, passeranno in esercizio, gestione e manutenzione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo il vigente ordinamento.

Le spese generali di gestione dell'opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico della societa' concessionaria.

COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114.

Art 3 bis.

Art. 3-bis.

1. La societa' Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonche' della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente, opera di preminente interesse nazionale, e' organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, ed e', pertanto, sottoposta al rispetto delle procedure previste da tali direttive ed eventuali successive modificazioni per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, lavori e servizi; la societa' garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che la riguardano.

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