DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2003, n. 114 - Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166

Coming into Force07 Giugno 2003
Published date23 Maggio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/05/23/003G0135/ORIGINAL
Enactment Date24 Aprile 2003
Official Gazette PublicationGU n.118 del 23-05-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, che regola la realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Visto l'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo inteso a riformare e aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 3 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' inserito il seguente:

Art. 3-bis. - 1. La societa' Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonche' della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente, opera di preminente interesse nazionale, e' organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, ed e', pertanto, sottoposta al rispetto delle procedure previste da tali direttive ed eventuali successive modificazioni per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, lavori e servizi; la societa' garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che la riguardano.

.

Art 2.
  1. L'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' sostituito dal seguente:

Art. 4. - 1. Il collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente e' opera di preminente interesse nazionale. Al finanziamento dei relativi interventi e alla loro realizzazione si provvede secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni.

2. All'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dell'opera si provvede ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.

3. All'approvazione del progetto esecutivo provvede il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al comma 6.

4. In caso di mancata approvazione del progetto preliminare resteranno a carico della societa' concessionaria le relative spese ivi comprese quelle per gli studi e lavori preparatori.

5. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultino necessarie in corso d'opera sono autorizzate dal consiglio di amministrazione della societa' concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al comma 6.

6. La societa' concessionaria provvede alla costituzione, con oneri a proprio carico, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attivita' tecniche progettuali. Il Comitato scientifico rende, in particolare, parere al consiglio di amministrazione della Societa', in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera ed alle varianti. Il Comitato...

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