La riforma della politica comune. il quadro giuridico in ambito comunitario e nazionale

AutoreNicolò Carnimeo
Pagine95-146
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CAPITOLO TERZO
LA RIFORMA DELLA POLITICA COMUNE.
IL QUADRO GIURIDICO
IN AMBITO COMUNITARIO E NAZIONALE
SOMMARIO: 3.1 Il ruolo dell’Unione europea nelle politiche di sostenibilità
della pesca. Ricostruzione del quadro normativo. - 3.1.1 L’organizza-
zione comune dei mercati. - 3.2 Gli organi di gestione regionale, il ruolo
della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo. - 3.3 I
delicati equilibri nella gestione del “tonno rosso”. - 3.4 La preven-
zione della pesca illegale (INN): l’attività di vigilanza e i Centri di
controllo nazionale pesca. - 3.5 La nuova politica comune. Le “con-
cessioni di pesca trasferibili”. - 3.6 La legislazione nazionale. Fonti
(approfondimento). - 3.7 La sicurezza a bordo delle navi da pesca
quale ulteriore elemento di sostenibilità.
3.1 Il ruolo dell’Unione europea nelle politiche di sostenibilità
della pesca. Ricostruzione del quadro normativo
L’Unione europea è uno degli attori di primo piano nelle
politiche che riguardano la pesca marittima con una forte pre-
senza in tutti gli oceani tramite le flotte, gli investimenti, gli ac-
cordi bilaterali con Paesi terzi, nonché la partecipazione alle prin-
cipali organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Da
qui scaturisce la responsabilità dell’UE e il costante impegno
testimoniato anche da un imponente apparato normativo il quale
già da molti anni segue una univoca direttrice, e cioè la conser-
vazione e gestione sostenibile degli stock ittici a livello interna-
zionale.
A tal fine l’Unione europea partecipa ai lavori delle Nazioni
Unite in quanto parte della Convenzione sul diritto del mare e
parte dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici migrato-
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ri, l’UE è, inoltre, membro attivo dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e parte-
cipa ai lavori dell’Organizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico (OCSE).
Queste organizzazioni, svolgono un ruolo fondamentale nel-
la protezione e conservazione delle risorse biologiche marine1,
poiché, una volta raggiunti gli accordi in queste sedi, gli stru-
menti condivisi, vengono poi attuati mediante l’adozione di mi-
sure concrete di conservazione, da parte delle organizzazioni
regionali di gestione della pesca (ORGP).
Da qui discende la responsabilità degli Stati membri i quali,
pertanto, sono chiamati a definire le nuove linee politiche di svi-
luppo, sia in armonia con il decentramento regionale che tenen-
do conto del sistema gestionale multilivello formatosi negli an-
ni, su spinte di internazionalizzazione dei centri decisionali
(FAO, ICCAT, UE, CGPM)2.
Le istanze internazionali nelle politiche della pesca del-
l’Unione e la necessità di una gestione comune, pur nelle rispet-
tive specificità delle acque della sponda Nord e del Mediterra-
neo, si sono tradotte in un complesso quadro giuridico stratifica-
to e caratterizzato da una normativa multilivello.
In base all’art. 32 (ex art. 38) del Trattato di Roma del 25
marzo 1957, il coordinamento delle politiche di pesca dei Paesi
aderenti alla Comunità europea è una competenza esclusiva
dell’Unione, la quale gestisce le attività di pesca e la conserva-
zione delle specie nelle acque poste sotto la giurisdizione dei
suoi Stati membri e, oltre tali acque, relativamente alle navi bat-
tenti bandiera di uno Stato membro.
Gli Stati, invece, conservano, a livello nazionale, il potere di
adottare i provvedimenti di applicazione del diritto comunitario
ed i poteri di polizia e controllo nelle acque soggette alla loro
1 Cfr. BURKE, The New International Law of Fisheries, UNCLOS 1982
and Beyond, Oxford/New York, 1994.
2 Sulla gestione internazionale delle politiche della pesca v. JOHNSTON,
The International Law of Fisheries: A Framework for Policy-Oriented
Inquiries, Dordrecht, 1987.
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sovranità e nei confronti delle navi da pesca di bandiera. Essi,
dunque, possono adottare, all’interno del limite di 12 miglia e
con modalità non discriminatorie, le misure di conservazione
più opportune per preservare e gestire le risorse ittiche. Se tali
misure riguardano le navi di altri Stati membri, la Commissione,
i governi nazionali e i consigli consultivi regionali interessati,
devono essere consultati. Possono essere, infine, adottate anche
altre misure di conservazione e di gestione riguardo le navi bat-
tenti la bandiera nazionale, purché compatibili con gli obiettivi
della politica comune della pesca.
Per quanto concerne l’accesso alle acque e alle risorse, l’art.
6 del Trattato di Roma, che vieta tutte le discriminazioni basate
sulla nazionalità, costituisce il fondamento dei principi comuni-
tari applicabili alla pesca, di “non discriminazione” e di “ugua-
glianza” delle condizioni di accesso tra gli Stati membri. Sulla
scorta di questi principi, i pescherecci comunitari hanno tutti pari
accesso alle risorse all’interno delle acque territoriali di qualsiasi
Stato membro. Tuttavia nel Mediterraneo gli Stati operano una ri-
serva di pesca a favore del naviglio nazionale all’interno delle
12 miglia, rendendo di fatto inoperanti i principi previsti dal
Trattato. Questa situazione perdura nonostante il regolamento
(CE) n. 3760/19923. ne avesse previsto il termine già nel 2002.
Nell’analisi delle fonti normative la nascita ufficiale della
politica comune della pesca, può essere fatta risalire all’ema-
nazione del regolamento (CE) n. 170/83, attraverso il quale il
Consiglio CE ha preso per la prima volta in considerazione la
dimensione biologica, economica e sociale di questa attività4.
3 L’Italia ha introdotto questo tipo di riserva con il d.m. del 29 novem-
bre 1984
4 Sulle origini della politica comune della pesca, in generale cfr. ANAND,
Origin and Devolopment of the Law of the Sea, The Hague, 1983; CATALDI,
Sulla competenza CEE in materia di pesca,in Foro it., IV, 1982, 260; ID., La
politique communitaire de la pèche, in VIGNES, CATALDI e CASADO RAI-
GON (eds.), Le Droit international de la peche mari ttime, Bruxelles, 2000;
LEITA, SCOVAZZI (a cura di), Il regime della Pesca nella Comunità Econo-
mica Europea, Milano, 1979; CASADO RAIGON, El regime jurìdico de la
pesca en el Mediterràneo. La aplicaciòn de la Politica Pesquera de la

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