Gli strumenti di politica ambientale nella gestione della pesca. Le aree marine protette

AutoreNicolò Carnimeo
Pagine51-94
51
CAPITOLO SECONDO
GLI STRUMENTI DI POLITICA AMBIENTALE NELLA
GESTIONE DELLA PESCA. LE AREE MARINE PROTETTE
SOMMARIO: 2.1 Principi di tutela ambientale nella Convenzione di Montego
Bay. La cooperazione regionale. - 2.2 Il “Sistema di Barcellona”. -
2.2.1 Le convenzioni sull’inquinamento delle acque. Lo sversamento di
idrocarburi (cenni). - 2.3 La disciplina comunitaria e nazionale sulla tu-
tela della biodiversità mediterranea, riflessi sull’attività di pesca. - 2.4
Strumenti di tutela e valorizzazione degli ecosistemi marini e del terri-
torio costiero: le aree marine protette. - 2.4.1 Le previsioni del diritto
internazionale e comunitario. - 2.4.2 Una rete di AMP negli spazi ma-
rittimi mediterranei dell’alto mare. - 2.4.3 La normativa nazionale.
2.1 Principi di tutela ambientale nella Convenzione di Montego
Bay. La cooperazione regionale
Tra i principi base della copiosa normativa sulla tutela
dell’ambiente marino mediterraneo, la sostenibilità rileva allo
stesso tempo come fulcro e obiettivo perseguito con caparbietà
dalla Comunità internazionale, mediante l’adozione di numero-
se Convenzioni anche a carattere settoriale e regionale e la con-
clusione di accordi multilaterali che ne hanno sancito la straor-
dinaria biodiversità1. Ma la concretezza di questi sforzi non ha
1 LEANZA, Il regime giuridico internazionale del mare Mediterraneo,
cit., 246 “Il contesto ambientale mediterraneo rientra in quel concetto giuri-
dico di diversità biologica definito dalla Conferenza di Rio de Janeiro del
1992, come la varietà degli organismi viventi di tutte le origini compresi gli
ecosistemi terrestri, marini e acquatici di cui essi fanno parte. A questa defi-
nizione, che comprende nel concetto di diversità sia le specie che gli ecosi-
stemi in cui esse vivono, si è arrivati attraverso un percorso evolutivo del
concetto di base che, a partire dalla prima Conferenza delle Nazioni Unite
52
mai raggiunto un livello tale da determinare profondi cambia-
menti, per questo le condizioni del Mediterraneo tendono a peg-
giorare e ciò si deve alla forte antropizzazione delle sue sponde
e alle peculiari condizioni politiche, geografiche e ambientali.
Da qui risulta necessaria una rivitalizzazione della politica am-
bientale che prenda le mosse dalla concreta attuazione sia degli
strumenti già previsti dalle Convenzioni “quadro”, come la
Convenzione di Montego Bay2, che da quelle più specifiche, a
carattere settoriale e regionale, come la Convenzione di Barcel-
lona e i suoi Protocolli.
La CNUDM ha il pregio di dettare principi generali in mate-
ria, cui la successiva normativa, tanto sovranazionale che nazio-
nale, dovrà informarsi; segna, inoltre, il passaggio da una disci-
plina di tipo privatistico ad una a carattere pubblicistico, in
quanto è finalizzata a realizzare l’interesse generale della Co-
munità internazionale per la tutela del mare3.
Al tema della “Protezione e preservazione dell’ambiente
marino” è dedicata la XII parte, ove viene posto a carico degli
Stati il generale – senza limiti soggettivi né spaziali – “obbligo
di proteggere e preservare l’ambiente marino”4, soprattutto, dal-
l’inquinamento, inteso questo come l’introduzione, diretta o in-
diretta, a opera dell’uomo, di sostanze o energie che provochi-
no, o possano presumibilmente provocare, effetti deleteri, quali
il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina,
rischi per la salute umana, impedimenti alle attività marittime,
sull’ambiente (Stoccolma 1972), dove si affermava che lo sviluppo econo-
mico non può essere sostenibile senza mantenere integro l’ambiente, ha
condotto ad un ampliamento del termine “biodiversità” tale da comprendere
anche gli effetti delle attività umane sui diversi ambienti naturali”.
2 Cfr. art. 123. Sugli aspetti ambientali della Convenzione di Monte-
go Bay v. BOYLE, Marine Pollution Under the Law of the Sea Convention,
in American Journ. Int. Law, 1985; OUDEN, ELFERINK (eds.), Stability
and Change in the Law of the Sea: The Role of the LOS Convention,
Leiden, 2005.
3 Cfr. SCASSERA, Evoluzione storica della tutela dell’ambiente marino,
in “Il diritto della pesca”, Napoli 2003;
4 Cfr. art. 192 della Convenzione di Montego Bay.
53
ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni
della qualità dell’acqua che ne compromettano l’utilizzazione,
oppure il degrado delle attrattive ambientali5.
In tale prospettiva, gli Stati dovranno adottare, singolarmen-
te o congiuntamente, tutte le misure conformi alla Convenzione
che siano adatte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo
l’inquinamento marino, avvalendosi degli strumenti più idonei
in loro possesso, secondo quelle che sono le proprie capacità,
adoperandosi, inoltre, per armonizzare le rispettive politiche in
questo ambito6. Siffatte misure includono, specialmente, tutte
quelle dirette e necessarie a proteggere e preservare ecosistemi
rari o delicati, nonché l’habitat di specie in diminuzione7, in pe-
ricolo o in via di estinzione e le altre forme di vita marina8.
5 Così, ANGELONI, SENESE, La tutela dell’Ambiente Marino nella Con-
venzione di Montego Bay, in www.seaspin.com.
6 Cfr. art. 194, § 1 della Convenzione di Montego Bay.
7 LEANZA, Il regime giuridico internazionale del mare Mediterraneo,
cit., 246 “Numerose iniziative sono state adottate a livello internazionale,
europeo e nazionale, per la tutela delle specie e degli habitat naturali. Tra
questi spicca la Convenzione sulla diversità biologica firmata nel corso della
Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de
Janeiro nel giugno 1992. Questa Convenzione di cui sono parti tutti gli Stati
costieri del Mediterraneo ha come suoi obiettivi la conservazione della di-
versità biologica e l’utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione
giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse geneti-
che, mediante, tra l’altro un accesso adeguato alle risorse genetiche e il tra-
sferimento opportuno delle tecnologie pertinenti, tenendo conto di tutti i
diritti su tali risorse e tecnologie, e mediante finanziamenti adeguati”.
8 Cfr. art. 194, § 5. Si tratta anche in questo caso di un obbligo di
portata assai ampia, in quanto riguarda ogni tipo di ecosistema marino e di
specie vulnerabili, ovunque siano localizzati. Tale norma, sicuramente, può
costituire un presupposto normativo per la creazione di aree marine protette,
delle quali si parlerà in seguito, le quali rappresentano tipiche misure atte a
proteggere ecosistemi e specie marine. Cfr. SCOVAZZI, Note on the
establishment of Marine Protected Areas beyond national jurisdiction or in
areas where the limits of national sovereignty or jurisdiction have not yet
been defined in the Mediterranean Sea, cit., 16, secondo il quale “All States
are under a general obligation, arising, from customary international law
and restated in Art. 192 UNCLOS, to protect and preserve the marine
environment. This obligation applies everywhere in the sea, including the
high seas. Accordingly, under Art. 194, para. 5, UNCLOS, the measures

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT