Gli spazi marittimi del mediterraneo. profili problematici per una comune gestione delle risorse ittiche

AutoreNicolò Carnimeo
Pagine15-49
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CAPITOLO PRIMO
GLI SPAZI MARITTIMI DEL MEDITERRANEO.
PROFILI PROBLEMATICI PER UNA
COMUNE GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE
SOMMARIO: 1.1 La nozione di sostenibilità nel diritto internazionale e co-
munitario. - 1.2 La regolamentazione degli spazi marittimi nel Mediter-
raneo. - 1.2.1 La zona economica esclusiva. - 1.2.2 L’alto mare. - 1.3
Le zone di pesca. - 1.4 Le zone di protezione ecologica. - 1.5 I nuovi
“accordi di pesca sostenibile”.
1.1 La nozione di sostenibilità nel diritto internazionale e co-
munitario
La nozione di sostenibilità è uno dei cardini del diritto in-
ternazionale e comunitario dell’ambiente e permea anche tutta
la disciplina sulla pesca marittima rappresentando l’obiettivo
della nuova politica comune. Per comprendere a pieno questo
concetto è necessaria una preliminare analisi della sua evoluzio-
ne e codificazione, che può partire dalla definizione che ne die-
de nel 1987, l’ormai noto rapporto Brundtland Our Common
Future, dove la World Commission on Environment and Deve-
lopement per la prima volta, adopera l’espressione “sviluppo
sostenibile”. Queste parole, indicavano allo stesso tempo un ob-
bligo e una responsabilità nei confronti delle generazioni future
basato sul principio di equità secondo il quale le risorse attuali do-
vevano essere preservate senza pregiudicarne la capacità di rige-
nerazione.
Da qui la sostenibilità è entrata a far parte del linguaggio
giuridico della Comunità internazionale e sino ai giorni nostri
ricorre in una innumerevole serie di testi convenzionali, ma,
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come è stato osservato, questo principio “piuttosto che costituire
il contenuto di una norma di diritto internazionale generale,
capace di produrre precisi diritti ed obblighi per gli stati e per
attori non statali, si presenta oggi piuttosto come uno stan-
dard di riferimento, nella creazione e applicazione di norme e
principi di diritto internazionale in materia di conservazione e
protezione dell’ambiente”1. Su queste basi, più che come un
principio statico, esso configura un metodo di continuo adat-
tamento del diritto internazionale, alle esigenze di governo
dei processi di sviluppo economico, in un mondo che prova a
gestire risorse sempre più limitate. L’utilizzazione di questo
principio anche in molte pronunce della giurisprudenza interna-
zionale, porta a ritenere che esso si configuri sul piano normati-
vo, come una forma di necessità sociale “che richiede la siste-
matica integrazione di considerazioni ambientali nei processi
decisionali e nelle politiche dello sviluppo e della regolazione
del mercato”2
Il concetto di sostenibilità nelle politiche ambientali, com-
prende anche la consapevolezza della tutela del “patrimonio
comune”, che prevede la protezione e la gestione delle risorse
da parte degli Stati, anche al di fuori delle zone di giurisdizione
esclusiva e ciò sulla base di principi di razionalità e, ancora, di
equità. Tanto rileva specialmente nel settore marittimo, poiché
oceani e mari, i quali coprono ben i tre quarti del globo terrestre,
per la loro intima natura devono intendersi come un unico, im-
menso, organismo da preservare nella sua totalità. Questi prin-
cipi si trovano già nelle principali convenzioni internazionali a
partire dagli anni Ottanta, si pensi non solo al regime dell’alto
del mare, ma anche alla sua parte IX, nella quale il continente
1 Esemplificativo su questo tema è il saggio di FRANCIONI, Sviluppo so-
stenibile e principi di diritto internazionale nell’ambiente, in Il principio
dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’am-
biente, Atti XI Convegno Alghero 16-17 giugno 2006, (a cura di Paolo
Fois), Napoli, 2007, 41 ss.
2 Ivi, cit, 61
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antartico, viene protetto e preservato in quanto, appunto, patri-
monio globale3. Oggi li percepiamo come concetti acquisiti, ma
al momento della loro introduzione, essi dovevano apparire del
tutto nuovi e stridenti con il passato, quando a prevalere, erano
sempre mere esigenze di crescita economica, tese ad un acca-
parramento delle risorse considerate “illimitate”. Con l’afferma-
zione e l’evoluzione di politiche sostenibili si apre, così, la stra-
da ad una forma di responsabilità dei singoli Stati, in particolare
verso alcuni beni di carattere globale quali l’aria, l’acqua, il ma-
re e le sue risorse.
Lo sviluppo sostenibile nelle sue multiformi sfumature assume
importanti e diversi significati utili nell’esegesi giuridica, e si
compone di una serie di principi che ne connotano l’effettività nel
perseguimento del medesimo obiettivo, sono il principio di pre-
venzione, il principio di precauzione, il principio di equità nella
ripartizione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse
naturali. Questi non rappresentano solo la direttrice politica e nor-
mativa degli Stati, ma investono i comportamenti dei singoli e
delle imprese private, che nelle loro attività devono osservare
principi e codici di condotta di natura etica e ambientale.
Secondo il principio di prevenzione, gli Stati non possono e
non devono più utilizzare il loro territorio, quando ciò possa ar-
recare danni ad altri Stati, tale principio, si ritrova sancito anche
nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia4, do-
ve si configura nei confronti degli Stati terzi “l’obbligo di pre-
venire il danno significativo a beni pubblici internazionali quali
l’atmosfera, i mari, la biodiversità”. Un caso, proprio in materia
di pesca, è quello che ha contrapposto gli Stati Uniti ad India
Pakistan e Thailandia sul tema della legittimità di restrizioni
3 Questa soluzione è stata poi adottata con il Protocollo di Madrid del
1991 sulla protezione ambientale dell’Antartide che di fatto ha messo da
parte la Convenzione di Wellington del 1988 sulla regolamentazione delle
attività minerarie mediante la proclamazione del continente ghiacciato come
“riserva naturale” e la contemporanea interdizione di attività di sfruttamento
minerario per un periodo minimo di 50 anni.
4 Barcelona Traction (Belgio c. Spagna), ICJ, 5 february 1970, ICJ
Rep.,1970, 3-51.

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