DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2006 - Organizzazione del Ministero delle infrastrutture

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante Organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 8 marzo 2006 supplemento ordinario n. 56, recante Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, in particolare l'art. 1, commi 4, 5 e 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2006 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 e volto all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi dello stesso decreto-legge nonche' alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;

Visto il rilievo n. 90 del 28 giugno 2006 sollevato dall'Ufficio di controllo di legittimita' sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti e comunicato con nota in data 28 giugno 2006 in merito al contenuto del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'esigenza di apportare al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le correzioni necessarie ad adeguarne il contenuto ai citati rilievi dell'organo di controllo;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Competenze del Ministero delle infrastrutture

  1. Al Ministero delle infrastrutture sono trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:

    1. programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche, acquedottistiche, di integrazione modale fra i sistemi di trasporto nonche' delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;

    2. concerto sul piano generale dei trasporti e della logistica, piani urbani della mobilita' e pianificazione di settore per i trasporti;

    3. edilizia residenziale: aree urbane;

    4. pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

    5. politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane;

    6. identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza statale, politiche urbane e dell'edilizia abitativa, opere marittime e portuali e infrastrutture idrauliche, opere infrastrutturali per la viabilita', ivi comprese sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato;

    7. monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale e nelle aree di cui al presente articolo, nonche' vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, limitatamente alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e nei limiti dei compiti e delle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

    8. relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente articolo.

    Art. 2.

    Competenze del Ministero dei trasporti

  2. Al Ministero dei trasporti sono trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:

    1. proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilita' e della pianificazione di settore per i trasporti;

    2. concerto sugli atti di programmazione di competenza del Ministero delle infrastrutture di cui all'art. 1, lettera a) e, per quanto di competenza, alle lettere d) ed f);

    3. navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

    4. trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

    5. sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di trasporti e servizi della mobilita', ivi compresa la intermodalita';

    6. monitoraggio, controllo e vigilanza in materia di mobilita' e nelle aree di cui al presente articolo, nonche' vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e da contratti di programma o di servizio, limitatamente ai compiti e alle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo;

    7. relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente articolo.

    Art. 3.

    Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture

  3. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  4. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture, emanato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici. In...

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