DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 243 - Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici

Coming into Force12 Luglio 2001
Enactment Date06 Marzo 2001
Published date27 Giugno 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/06/27/001G0300/CONSOLIDATED/20090105
Official Gazette PublicationGU n.147 del 27-06-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed, in particolare, l'articolo 14, comma 2, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative nella riunione del 12 aprile 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 ottobre 2000, n. 170/2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) Uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dei lavori pubblici, di cui

all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300; b) Ministro: il Ministro dei lavori pubblici; c) Ministero: il Ministero dei lavori pubblici;

d) Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dei lavori pubblici;

f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

febbraio 1999, n. 150.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 2008, N. 212

Art 2.

Ministro ed uffici di diretta collaborazione

  1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli Uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

  2. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) la Segreteria del Ministro: b) l'Ufficio di Gabinetto; c) l'Ufficio legislativo; d) la Segreteria tecnica; e) l'Ufficio stampa;

    1. il Servizio di controllo interno;

    2. le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.

  4. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

  5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e legislativo.

  6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita', ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e puo' nominare uno o piu' vice capi di Gabinetto.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 2008, N. 212

Art 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

  1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro e' diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa altresi' parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonche' i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

  2. La Segreteria tecnica svolge attivita' di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attivita' di supporto e' svolta in raccordo con le Direzioni generali ed i servizi del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate.

  3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresi' l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, nonche' le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi. Nell'ambito dell'Ufficio di...

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