DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2001, n. 320 - Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Coming into Force23 Agosto 2001
End of Effective Date19 Gennaio 2009
Enactment Date24 Aprile 2001
Published date08 Agosto 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/08/08/001G0386/CONSOLIDATED/20090105
Official Gazette PublicationGU n.183 del 08-08-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 14, comma 2, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,

secondo quanto emerso dal resoconto della seduta del 9 febbraio

2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 marzo e del 18 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  2. Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

  3. Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  4. Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

  5. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  6. Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 14, comma 2, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,

secondo quanto emerso dal resoconto della seduta del 9 febbraio

2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 marzo e del 18 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1 Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  2. Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

  3. Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  4. Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

  5. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    e-bis) vice Ministri: i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;

  6. Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 2008, N. 212

Art 2.

Ministro ed Uffici di diretta collaborazione

  1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, com-ma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

  2. Sono uffici di diretta collaborazione:

    1. la Segreteria del Ministro;

    2. l'Ufficio di Gabinetto;

    3. l'Ufficio legislativo;

    4. la Segreteria tecnica;

    5. l'Ufficio stampa;

    6. il Servizio di controllo interno;

    7. le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.

  4. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

  5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e legislativo.

  6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'attivita' di supporto degli Uffici di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita' ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e puo' nominare Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due.

Art 2.

Ministro ed Uffici di diretta collaborazione

  1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, com-ma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

  2. Sono uffici di diretta collaborazione:

    1. la Segreteria del Ministro;

    2. l'Ufficio di Gabinetto;

    3. l'Ufficio legislativo;

    4. la Segreteria tecnica;

    5. l'Ufficio stampa;

    6. il Servizio di controllo interno;

      f-bis) l'Ufficio e le segreterie dei vice Ministri;

    7. le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.

  4. Le Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

    5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo oltre che delle loro rispettive segreterie.

  5. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'attivita' di supporto degli Uffici di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita' ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo...

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