Istruzioni e modalita' organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005/2006). (Ordinanza n. 22).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione (attualmente Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca) il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami;

Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono costituite da docenti dell'istituto e da uno o due componenti esterni;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato «Regolamento»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 - Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita' e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta;

Visto il decreto del presidente della provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della terza prova scritta, «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) che, all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le «caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima»;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, concernente la costituzione della aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 21;

Visto il decreto ministeriale n. 104 del 25 gennaio 2001 «Regolamento sulle modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore», limitatamente alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 9 «Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei componenti delle commissioni d'esame.»;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2006, n. 16 «Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali, per l'anno scolastico 2005/2006»;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visto l'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 62 dell'11 luglio 2005 sul calendario scolastico per l'anno scolastico 2005/2006;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante, tra l'altro, norme relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell'istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, concernente il regolamento di organizzazione dell'istituto di cui al citato decreto legislativo n. 258/1999;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico-operativa per gli esami di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, art. 1 «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;

Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 «Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sui secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, ed, in particolare, l'art. 13, comma 5 e l'art. 14, commi 4, 5.

Ordina:

Art. 1

Inizio della sessione di esame

  1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per l'anno scolastico 2005/2006, la sessione inizia il giorno 21 giugno 2006.

    Art. 2.

    Candidati interni

  2. Sono ammessi all'esame di Stato:

    1. gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;

    2. gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;

    3. gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;

    4. gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.

  3. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia.

    Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.

  4. A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, hanno cessato di avere applicazione le disposizioni, di cui all'art. 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in materia di abbreviazione di un anno per rinvio del servizio militare di leva, in conseguenza della sospensione dell'obbligo di leva, a decorrere dal 1° gennaio 2005, stabilita dall'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

    Art. 3.

    Candidati esterni

  5. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:

    1. compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

    2. siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta';

    3. compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

    4. siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;

    5. abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

  6. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle...

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