IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, e 6 novembre 2000, n. 347, con i quali, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' stato determinato, in via provvisoria, rispettivamente il riordino del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della pubblica istruzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia musicale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
Sentite, in data 21 marzo 2002, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002, nel quale viene tra l'altro evidenziato il carattere non definitivo dell'assetto organizzativo stabilito dal presente regolamento, dovendosi provvedere alla sua revisione a seguito dell'adeguamento della disciplina sostanziale del sistema dell'istruzione alla riforma del titolo V della Costituzione recata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Considerata d'altra parte la necessita' primaria e indefettibile per il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di dotarsi di una struttura organizzativa adeguata al governo della attuale complessa fase organizzativa, fermo restando che, ad ultimazione della stessa, si provvedera' alla predetta revisione;
Acquisito il parere della prima Commissione permanente della Camera dei deputati, espresso nella seduta del 6 novembre 2002;
Considerato che in data 21 novembre 2002 e' scaduto il termine per l'espressione del parere della settima Commissione permanente del Senato della Repubblica, cui lo schema di regolamento e' stato assegnato in data 22 ottobre 2002 e che, a norma dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo puo' adottare il regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;
Considerato peraltro che con deliberazione n. 6/2003/P, in data 27 marzo 2003, la Sezione del controllo della Corte dei conti ha parzialmente censurato talune disposizioni del regolamento 30 dicembre 2002 e che si intende adeguarsi alle indicazioni della Corte medesima;
Ferma rimanendo l'esigenza di osservare il numero delle strutture previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
CONVSU, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
CSPI, il Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
GARR, il Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca;
INDIRE, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
INVALSI, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
IRRE, l'istituto regionale di ricerca educativa di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
AIPA, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232;
ESA, l'Agenzia spaziale europea di cui alla convenzione firmata a Parigi il 30 maggio 1975 e ratificata con la legge 9 giugno 1977, n. 358.