Art
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 14 dicembre 1960:
Convenzione relativa all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici con Protocolli addizionali e Memorandum d'intesa per l'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione;
Protocollo relativo alla revisione della Convenzione per la cooperazione economica europea del 16 aprile 1948.
Art
2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 14 della Convenzione, del paragrafo 5 del Memorandum e dell'articolo 2 del Protocollo.
Art
3.
In dipendenza della presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a modificare, con propri decreti, la denominazione del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri concernente il contributo dell'Italia nelle spese di funzionamento dell'Organizzazione europea di cooperazione economica (O.E.C.E.).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1962 GRONCHI FANFANI - SEGNI - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - MATTARELLA - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI - MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO