LEGGE 9 giugno 1977, n. 358 - Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975

Coming into Force22 Luglio 1977
Enactment Date09 Giugno 1977
Published date07 Luglio 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/07/07/077U0358/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.184 del 07-07-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXI della convenzione stessa.

Art 3.

Con riferimento al programma Ariane, di cui all'articolo 1, lettera f), della legge 1 aprile 1975, n. 174, concernente ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-surSeine negli anni 1971-1973, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo per il periodo 1976-1980, relativa alla partecipazione italiana alle spese di gestione della base di lancio di Kourou (Guyana).

La contribuzione sara' erogata nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980.

Art 4.

In conformita' di quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, ed in relazione all'articolo 1 della richiamata legge 1 aprile 1975, n. 174, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1976 e 1977 restano imputate alle disponibilita' previste dall'articolo 2 della citata legge 6 agosto 1974, n. 390.

Con apposita disposizione, da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sara' determinata, per ciascun anno finanziario successivo al 1977, ed in relazione all'andamento dei programmi ai quali l'Italia partecipa, la somma occorrente per fronteggiare le relative spese.

Art 5.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore alle lire centomila, effettuate nei confronti dell'Agenzia spaziale europea, per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia stessa, sono equiparate agli effetti dell'IVA alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Nel limite di detto importo il beneficio e' applicabile alle importazioni di beni effettuate dall'Agenzia spaziale europea nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 giugno 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - STAMMATI - LATTANZIO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convenzione

CONVENZIONE

ISTITUTIVA DI UNA AGENZIA SPAZIALE EUROPEA

Gli Stati contraenti della presente Convenzione,

Considerando che l'ampiezza delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie alle attivita' relative al campo spaziale e' tale da superare le possibilita' individuali dei Paesi europei;

Considerando la Risoluzione della Conferenza Spaziale Europea adottata il 20 dicembre 1972 e confermata dalla Conferenza Spaziale Europea il 31 luglio 1973, che decide di creare una nuova organizzazione, chiamata "Agenzia Spaziale Europea", derivante dall'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali e dall'Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di vettori spaziali, e che un'integrazione dei programmi spaziali nazionali europei, per quanto ragionevolmente possibile approfondita e rapida, verra' ricercata per realizzare un programma spaziale europeo;

Desiderando proseguire e potenziare la cooperazione europea, a fini esclusivamente pacifici, nei settori della ricerca e della tecnologia spaziali e delle relative applicazioni, in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi di applicazioni;

Desiderando, per conseguire tali scopi, istituire un'organizzazione spaziale europea unica che consenta di accrescere l'efficacia globale dello sforzo spaziale europeo, con una migliore utilizzazione delle risorse attualmente destinate allo spazio, e definire un programma spaziale europeo, avente fini esclusivamente pacifici;

Convengono quanto segue:

Articolo I - Istituzione dell'Agenzia
  1. Con la presente Convenzione e' istituita un'organizzazione europea, chiamata "Agenzia Spaziale Europea", qui appresso denominata "l'Agenzia".

  2. I Membri dell'Agenzia, qui appresso denominati gli "Stati membri", sono gli Stati contraenti della presente Convenzione conformemente agli articoli XX e XXII.

  3. Tutti gli Stati membri partecipano alle attivita' obbligatorie indicate all'articolo V, 1 a) e contribuiscono alle spese comuni fisse dell'Agenzia menzionate nell'Allegato II.

  4. La sede dell'Agenzia e' situata nella regione di Parigi.

Articolo II - Scopo

L'Agenzia ha lo scopo di assicurare e sviluppare, a fini esclusivamente pacifici, la cooperazione fra Stati europei nel campo della ricerca e della tecnologia spaziali e delle loro applicazioni spaziali, in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi di applicazioni:

  1. elaborando e mettendo in opera una politica spaziale europea a lungo termine, raccomandando agli Stati membri degli obiettivi in materia spaziale e concertando le politiche degli Stati membri nei confronti di altre organizzazioni e istituzioni nazionali e internazionali;

  2. elaborando e mettendo in opera attivita' e programmi nel campo spaziale;

  3. coordinando il programma spaziale europeo e i programmi nazionali, nonche' integrando questi ultimi progressivamente, e per quanto possibile completamente, nel programma spaziale europeo, con particolare riguardo allo sviluppo di satelliti di applicazioni;

  4. elaborando e mettendo in opera la politica industriale appropriata al suo programma e raccomandando agli Stati membri una politica industriale coerente.

Articolo III - Informazioni e dati
  1. Gli Stati membri e l'Agenzia facilitano lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche relative ai settori della ricerca e della tecnologia spaziali e delle loro applicazioni spaziali, restando inteso che nessuno Stato membro e' obbligato a comunicare un'informazione ottenuta al di fuori dell'Agenzia quando ritiene che cio' sia incompatibile con le esigenze della sua sicurezza, con le clausole dei suoi accordi con terzi o con le condizioni in base alle quali ha ottenuto detta informazione.

  2. L'Agenzia, assicurando l'esecuzione delle attivita' indicate nell'articolo V, cura che i loro risultati scientifici siano pubblicati o, comunque, resi ampiamente accessibili dopo la loro utilizzazione da parte dei ricercatori responsabili degli esperimenti. I dati spogliati che ne risultano sono di proprieta' dell'Agenzia.

  3. Nella stipulazione dei contratti o nella conclusione degli accordi, l'Agenzia si riserva, per quanto concerne le invenzioni e i dati tecnici che ne derivano, i diritti appropriati alla salvaguardia dei suoi interessi, di quelli degli Stati membri partecipanti al programma considerato, e di quelli delle persone fisiche o giuridiche sottoposte alla loro giurisdizione. Questi diritti comportano, specialmente, diritti di accesso, di comunicazione e di utilizzazione. Queste invenzioni e dati tecnici sono portati a conoscenza degli Stati partecipanti.

  4. Le invenzioni e i dati tecnici che sono di proprieta' dell'Agenzia vengono comunicati agli Stati membri, che per esigenze...

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