DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1997, n. 491 - Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force06 Febbraio 1998
Enactment Date02 Dicembre 1997
Published date22 Gennaio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/01/22/098G0018/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.17 del 22-01-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20, comma 8, che prevede l'emanazione di appositi regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare alcune materie in ambito universitario, nonche' i criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo;

Considerato che fra le materie elencate dal citato articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 1997 e' prevista, alla lettera b), anche l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti universitari, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i pareri della 7 commissione del Senato della Repubblica e della VII commissione della Camera dei deputati espressi rispettivamente il 1 luglio 1997 ed il 3 luglio 1997, e ritenuto di adeguare il testo del regolamento al contenuto dei predetti pareri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 1997;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 agosto 1997 e del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

Istituzione e funzioni

  1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e' organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato attivati nelle universita' italiane, nonche' alle scuole dirette a fini speciali. Esso formula pareri e proposte al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro:

    1. su progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro;

    2. sui decreti ministeriali previsti dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' le modalita' e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti;

    3. sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'.

  2. Oltre alle competenze di cui al comma 1 il CNSU:

    1. elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 104, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

    2. puo' formulare proposte e puo' essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per l'universita';

    3. presenta al Ministro, entro due anni dall'insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema universitario;

    4. puo' rivolgere quesiti al Ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui e' data risposta entro sessanta giorni.

  3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

    1. per studenti, gli iscritti ai corsi e alle scuole di cui al comma 1;

    2. per universita' o ateneo, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario, statali e non statali, che rilasciano titoli con valore legale;

    3. per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

  4. Sono eleggibili al Consiglio nazionale degli studenti, gli studenti in possesso del requisito di cui al comma 3, lettera a), i quali siano in corso, ovvero fuori corso da non piu' di due anni accademici.

    Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 8, dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente: "Art. 20. - 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie...

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