LEGGE 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990

Coming into Force05 Settembre 1990
Published date21 Agosto 1990
Enactment Date07 Agosto 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/08/21/090G0297/CONSOLIDATED/20010509
Official Gazette PublicationGU n.194 del 21-08-1990
CAPO I NORME SULLA PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Fini e procedimento di formazione del piano triennale di sviluppo

  1. Il piano triennale di sviluppo dell'universita', previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' adottato con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 ed ha lo scopo:

    1. di assicurare l'equilibrato sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle universita' in rapporto ai flussi territorialmente stimati dell'utenza, alle grandi aree metropolitane, agli squilibri nord-sud e ai fabbisogni formativi del Paese;

    2. di favorire l'istituzione di corsi di studi a carattere innovativo ovvero non presenti nelle tabelle degli ordinamenti didattici.

  2. Le universita' predispongono e trasmettono al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", almeno un anno prima della scadenza del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi devono indicare analiticamente anche le risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la propria attuazione, nonche' le richieste aggiuntive necessarie a tal fine. Tali programmi sono trasmessi dal Ministero ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, che esprimono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un coordinamento su base regionale. La conferenza permanente dei rettori formula, entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, una propria relazione generale riferita all'intero sistema universitario.

  3. Il piano, formulato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), e' trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del precedente piano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'assegnazione alle commissioni permanenti competenti in materia, che esprimono il proprio parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

  4. Il piano e' approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25

Art 2.

Istituzione di nuove universita' e di nuove facolta'

  1. Il piano puo' prevedere anche l'istituzione di nuove universita' statali di cui indica le facolta' e i corsi di laurea contestualmente alla localizzazione di tali strutture.

  2. L'istituzione di nuove universita' statali previste nel piano si attua attraverso l'attivazione, nell'ambito di universita' statali gia' esistenti, delle strutture di cui al comma 1, decentrate nelle nuove sedi.

  3. Il piano indica il fabbisogno finanziario, le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti e privati, nonche' i contingenti di personale docente, ricercatore e non docente occorrenti per l'istituzione delle nuove strutture. I relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero e i posti di organico sono assegnati, con vincolo di destinazione, con decreto del Ministro, all'universita' statale cui fanno capo le nuove strutture.

  4. L'universita' alla quale e' affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti.

  5. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il consiglio di amministrazione dell'universita' di cui al comma 4 puo' essere integrato, qualora gia' non vi appartengano, da un rappresentante della regione, della provincia, del comune e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonche' dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o societa' a prevalente capitale pubblico.

  6. Nel caso di istituzione di una facolta' decentrata, ai sensi del comma 2, le attribuzioni spettanti al consiglio di facolta' relativamente alla nuova struttura sono esercitate dal consiglio della facolta' corrispondente della stessa universita'. Nel caso di attivazione di una nuova facolta' decentrata diversa da quelle che compongono l'universita', le attribuzioni spettanti al consiglio di facolta' relativamente alla nuova struttura sono esercitate da un comitato composto da cinque professori di ruolo di discipline previste nei piani di studio della nuova facolta'. Di essi, tre sono eletti dai professori di ruolo delle corrispondenti discipline delle universita' statali o legalmente riconosciute e due sono designati dal senato accademico dell'universita'. Dei professori eletti, due sono di prima fascia e uno di seconda; dei professori designati, uno di prima fascia ed uno di seconda. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione della nuova facolta' e comunque per non piu' di un triennio.

  7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche per l'istituzione di nuove facolta' previste dal piano nella stessa o in altra sede di universita' esistenti.

  8. Allorche' risultino assegnati alla facolta' di nuova istituzione almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, due di seconda fascia e siano stati completati almeno due anni accademici, e comunque non oltre quattro, si costituisce il consiglio di facolta'. 9. Le iscrizioni degli studenti ai nuovi corsi di laurea sono aperte dopo la costituzione degli organi collegiali e l'approntamento degli spazi e dei servizi didattici.

  9. La sede di servizio, per il personale docente e non docente e per i ricercatori facenti parte dei contingenti assegnati alla nuova struttura, e' a tutti gli effetti quella in cui la stessa e' ubicata.

  10. Il piano successivo a quello che ha previsto l'istituzione o la prosecuzione dell'attivita' della struttura decentrata stabilisce, con le medesime procedure prescritte dall'articolo 1, la sua costituzione in universita' autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la prosecuzione della sua attivita'. Per la costituzione in universita' autonoma e' necessario il conforme parere delle competenti commissioni parlamentari, espresso in sede di esame del piano secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3. La nuova universita', con le facolta' e i corsi di laurea espressamente previsti dal piano, e' costituita, a seguito del predetto parere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro; tale decreto definisce altresi' i rapporti tra la nuova universita' e quella di origine. Entro sei mesi dall'emanazione del predetto decreto, i competenti organi della nuova universita' adottano lo statuto.

  11. Il piano puo' anche prevedere l'istituzione di nuove universita' statali mediante il trasferimento da altre universita' di strutture gia' esistenti. La nuova universita' subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25

Art 3.

Soppressione di strutture decentrate

  1. Dopo l'approvazione del piano che ne preveda la soppressione, la struttura decentrata non puo' effettuare immatricolazioni. Essa e' soppressa non appena non vi risultino studenti iscritti, e comunque al termine della durata...

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