DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1998, n. 323 - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425

Coming into Force24 Settembre 1998
Enactment Date23 Luglio 1998
Published date09 Settembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/09/09/098G0376/CONSOLIDATED/20170516
Official Gazette PublicationGU n.210 del 09-09-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ed in particolare l'articolo 1;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno 1997 e del 2 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' dell'esame di Stato

  1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

  2. Gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale.

  3. L'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilita', anche di carattere applicativo, e le capacita' elaborative, logiche e critiche acquisite.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ed in particolare l'articolo 1;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno 1997 e del 2 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' dell'esame di Stato

  1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

  2. Gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale.

  3. L'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilita', anche di carattere applicativo, e le capacita' elaborative, logiche e critiche acquisite. 2

Art 2.

Candidati interni

  1. All'esame di Stato sono ammessi:

    1. gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;

    2. gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3;

    3. gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio o abbiano funzionato almeno tre classi del quinquennio progressivamente non riattivate, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;

    4. gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3.

  2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.

  3. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, l'esame di Stato, e' concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purche', se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe nello scrutinio finale con esclusione di promozione conseguita secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo.

Art 2.

Candidati interni

  1. All'esame di Stato sono ammessi:

    1. gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;

    2. gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3;

    3. gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio o abbiano funzionato almeno tre classi del quinquennio progressivamente non riattivate, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;

    4. gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3.

  2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.

  3. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, l'esame di Stato, e' concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purche', se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe nello scrutinio finale con esclusione di promozione conseguita secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo. 2

Art 3.

Candidati esterni

  1. Oltre ai candidati di cui all'articolo 2 sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

    1. compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in corso e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

    2. siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta';

    3. siano in possesso, nel caso di esami di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte, del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso integrativo prescelto, indipendentemente dall'eta';

    4. compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in corso;

    5. siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;

    6. abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

  2. I candidati agli esami negli istituti professionali devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono l'esame.

  3. I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio.

  4. Non...

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