DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1999, n. 13 - Regolamento concernente modalita' e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Valle d'Aosta

Coming into Force13 Febbraio 1999
End of Effective Date05 Settembre 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/01/29/099G0042/CONSOLIDATED/20190822
Enactment Date07 Gennaio 1999
Published date29 Gennaio 1999
Official Gazette PublicationGU n.23 del 29-01-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ed in particolare l'articolo 1;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge della regione Valle d'Aosta 3 novembre 1998, n. 52;

Vista la nota, prot. n. 9830 del 12 ottobre 1998, con la quale la regione Valle d'Aosta ha espresso il proprio assenso sul predetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento definisce le modalita' e i criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di lingua francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore): "Art. 1 (Finalita' e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore). - 1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si...

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