DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 133 - Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo. (10G0149)

Coming into Force17 Novembre 2010
Enactment Date09 Luglio 2010
Published date19 Agosto 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/08/19/010G0149/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.193 del 19-08-2010 - Suppl. Ordinario n. 197
Capo I Prescrizioni generali e sicurezza
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e, in particolare, l'articolo 743;

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, recante il riordino dell'Aero Club d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ;

Visto il regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

20 ottobre 2004, di approvazione del nuovo statuto degli Aero Club locali e dei principi informatori dello Statuto tipo delle federazioni sportive aeronautiche, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 197, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004;

Ravvisata l'esigenza di aggiornare ed integrare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, alla luce della piu' recente normativa nel settore della navigazione aerea nonche' dell'evoluzione tecnologica e della diffusione dell'attivita' del volo da diporto o sportivo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a

il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina l'attivita' di volo da diporto o sportivo, di seguito denominato: «VDS», e si applica a tutti gli apparecchi VDS individuati nell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, operanti sul territorio nazionale.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. volo da diporto o sportivo: l'attivita' di volo effettuata con apparecchi VDS per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro;

  2. apparecchio VDS: un mezzo con motore impiegato per il volo da diporto o sportivo avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106;

  3. apparecchio avanzato: un apparecchio VDS avente i requisiti tecnici di cui all'articolo 8 ;

  4. apparecchio per il volo libero: un deltaplano, ovvero un parapendio ovvero ogni altro mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106;

  5. pilota responsabile: il soggetto che assume il comando ed al quale e' affidata la sicurezza della condotta del volo;

  6. fornitore di servizi di traffico aereo competente: il fornitore di servizi di traffico aereo designato per lo spazio aereo preso in considerazione;

  7. regole dell'aria: le disposizioni di cui al regolamento tecnico adottato dall'ENAC, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ed in accordo alle previsioni del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, di recepimento delle parti applicabili dell'Annesso 2 ICAO e della normativa comunitaria e internazionale direttamente applicabile;

  8. regole del volo a vista diurno: le regole dell'aria, di cui alla lettera g) applicabili ai voli a vista effettuati da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto (orari basati sulle effemeridi).

Art 3.

Responsabilita' per la condotta dei voli

  1. Il pilota responsabile dell'apparecchio VDS, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni dell'ENAC, in materia di navigazione e traffico aereo, e di quelle del fornitore di servizi del traffico aereo competente, prima dell'inizio ed in ogni fase del volo, e' tenuto ad accertarsi delle proprie condizioni psico-fisiche, delle condizioni meteorologiche, dell'efficienza dell'apparecchio VDS e degli equipaggiamenti necessari per la tipologia di volo che intende effettuare, adottando, sulla base del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, tutte le misure idonee affinche' il volo non pregiudichi la propria incolumita' e quella dei terzi.

  2. Il pilota di cui all'articolo 2, lettera e), e' responsabile della condotta e dell'utilizzo dell'apparecchio VDS dalla fase di approntamento del mezzo per l'effettuazione del volo fino alla definitiva messa in sicurezza per la sosta. In caso di attivita' didattica il pilota responsabile e' l'istruttore di volo.

  3. Il passeggero e l'allievo degli apparecchi per il volo libero, pilotabili con lo spostamento congiunto del peso, si attengono scrupolosamente alle istruzioni impartite loro dal pilota responsabile.

  4. Qualora il pilota responsabile disattenda le prescrizioni di cui al comma 1, adottando una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumita' e, pertanto, tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della sua idoneita' psico-fisica, l'Aero Club d'Italia puo' rinviarlo a visita medica presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 13, sospendendo, in via cautelare, l'attestato d'idoneita' al pilotaggio.

Art 4.

Sistemi di sicurezza

  1. Gli apparecchi VDS sono colorati con tonalita' a forte contrasto con il cielo e la terra e sono dotati di cinture di sicurezza per il pilota e per il passeggero. Gli apparecchi VDS di cui all'articolo 2, lettere b) e c), sono dotati di strumento indicatore di quota.

  2. Sono dotati di paracadute balistico, gli apparecchi VDS ad ala fissa, prodotti industrialmente anche in kit di montaggio, di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, e gli apparecchi VDS ad ala fissa amatoriali, non realizzati mediante kit di montaggio prodotto industrialmente, di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

  3. A bordo degli apparecchi VDS a cabina aperta, e' obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato al tipo di apparecchio ed all'attivita'.

  4. In caso di volo sull'acqua oltre la distanza di planata dalla spiaggia o in caso di decollo o atterraggio da siti per i quali le relative traiettorie rendano possibile, in caso di avarie, il ricorso all'ammaraggio forzato, e' obbligatorio avere a bordo un giubbotto salvagente per ciascuno occupante.

  5. Il pilota comunica alla base di partenza o ad un terza persona che si incarichi dell'attivazione della procedura, la rotta e la destinazione del volo, nel caso in cui l'apparecchio VDS non sia dotato di un trasmettitore localizzatore, anche portatile, attivabile in caso di emergenza al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni di ricerca e di soccorso.

Art 5.

Emanazione di restrizioni, divieti e sicurezza in generale, limiti alle operazioni di volo

  1. L'ENAC, anche su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministero della difesa, in relazione ad esigenze di sicurezza della navigazione aerea civile e militare, adotta specifiche restrizioni di natura temporanea all'attivita' di volo, indicando la durata del divieto o delle limitazioni all'attivita' ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate.

  2. Alle misure di cui al comma 1 e' data tempestiva pubblicita' mediante le modalita' e le procedure di cui al Regolamento ENAC "Servizio informazioni aeronautiche", approvato con deliberazione del 24 maggio 2007.

  3. L'Aero Club d'Italia, nel rispetto della normativa vigente, puo' intervenire per fronteggiare situazioni impreviste ovvero contingenti che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione aerea degli apparecchi VDS.

Art 6.

Uso delle aree per decollo ed atterraggio

  1. Il decollo, l'atterraggio ed il rimessaggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, ivi comprese le aviosuperfici, le idrosuperfici e le elisuperfici certificate dall'ENAC nonche' su aree occasionali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, previo consenso dell'esercente dell'area o di chi puo' disporne l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti Autorita' civili e militari.

  2. Le operazioni di attracco ed ormeggio degli idrovolanti e degli anfibi sono assoggettate alle stesse regole di navigazione vigenti per i natanti da diporto. In fase di flottaggio, agli idrovolanti ed agli anfibi non sono applicabili limitazioni legate alla potenza della...

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