DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1988, n. 404 - Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo

Coming into Force28 Settembre 1988
End of Effective Date16 Novembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/09/13/088G0450/CONSOLIDATED/20100819
Enactment Date05 Agosto 1988
Published date13 Settembre 1988
Official Gazette PublicationGU n.215 del 13-09-1988
Capo I PRESCRIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. Responsabilita' per la condotta dei voli 1. Il pilota, oltre che all'osservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorita', e' tenuto, prima

dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni metereologiche, della efficienza dell'apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinche' il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumita'.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il

rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 133

Art 2.

Obbligo del casco protettivo

  1. Durante il volo e' obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche ed essere omologato con le modalita' stabilite dall'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, come integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987, e in data 19 ottobre 1987, n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1987.

  2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente, nell'art. 2, secondo comma, e nell'art. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 1986.

Art 2.

(( (Obbligo del casco protettivo).

  1. Durante il volo e' obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attivita'.))

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 133

Art 3.

Uso delle aree per decollo e atterraggio

  1. Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi puo' disporre dell'area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorita' civili e militari.

  2. Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimita' di aerodromi od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili. Dette attivita' sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla normativa vigente.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 133

Art 4.

Limiti alle operazioni di volo

  1. Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva autorizzata secondo le modalita' previste dall'art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente sul territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 1998, N. 128

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 133

Art 5.

Identificazione degli apparecchi

  1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalita' vivaci a forte contrasto con cielo e terra.

  2. L'identificazione avviene a cura dell'Aero club d'Italia, a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia; a) due fotografie dell'apparecchio visto di lato e dal basso;

    1. dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformita' dell'apparecchio alle caratteristiche prescritte dall'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, e successive modificazioni. La dichiarazione dovra' comunque contenere le seguenti indicazioni: struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), presenza o assenza del motore, potenza del motore, peso effettivo dell'apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell'apparecchio e/o del motore ove trattasi di prodotti industriali, colorazione dell'apparecchio. Dovra' inoltre essere riportata l'identita' della compagnia assicuratrice.

  3. L'Aero club d'Italia, verificata la regolarita' della prescritta

    documentazione, rilascia un certificato di identificazione

    unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa ed una

    targa metallica di identificazione. L'Aero club d'Italia puo'

    comunque accertare la conformita' tra la dichiarazione del

    proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.

  4. La targa metallica delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale

    figura la lettera I seguita da quattro numeri, deve essere apposta

    in modo stabile sull'apparecchio. Nel caso di apparecchi provvisti

    di motore, le singole lettera e cifre che figurano sulla targa

    devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo

    bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dell'ala.

  5. Per gli apparecchi non provvisti di motore e' sufficiente

    l'apposizione della targa metallica. 6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata

    devono essere sempre tenuti a bordo.

  6. In caso di passaggio di proprieta' dell'apparecchio e' fatto

    obbligo all'acquirente di darne avviso, entro otto giorni,

    all'Aero club d'Italia. In caso di distruzione dell'apparecchio tale obbligo compete al proprietario.

  7. Il proprietario dell'apparecchio ha l'obbligo di denunciare, con

    le stesse modalita' previste per la iscrizione, le eventuali

    modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera b).

  8. L'Aero club d'Italia procede al ritiro del certificato di

    identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni

    dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l'apparecchio non

    sia piu' rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa

    disposizione contenuta nella modifica dell'allegato medesimo. Il

    certificato viene ritirato altresi' qualora la corrispondenza alle

    caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell'apparecchio.

Art 5.

(( (Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore).

  1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalita' vivaci a forte contrasto con cielo e terra.

  2. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Aero club d'Italia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche e la dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo ha prodotto. Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di cessione dell'apparecchio.

  3. La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:

    1. due fotografie dell'apparecchio visto di lato e frontalmente, tendenti ad identificare il modello dell'apparecchio indipendentemente dalla colorazione che potra' essere modificata;

    2. dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformita' dell'apparecchio alle caratteristiche prescritte dall'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come successivamente modificato. La dichiarazione dovra' contenere le seguenti indicazioni: struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), potenza del motore, peso effettivo dell'apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza, massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell'apparecchio e del motore ove trattasi di prodotti industriali.

  4. L'Aero club d'Italia, verificata la regolarita' della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di identificazione. L'Aero club d'Italia puo' comunque accertare la conformita' tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le...

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