LEGGE 25 marzo 1985, n. 106 - Disciplina del volo da diporto o sportivo

Coming into Force16 Aprile 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/04/01/085U0106/CONSOLIDATED/20101209
Enactment Date25 Marzo 1985
Published date01 Aprile 1985
Official Gazette PublicationGU n.78 del 01-04-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreche' compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione.

Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

Art 1.

((1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'Allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.))

Art 2.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:

all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica necessaria per svolgere attivita' di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma;

all'attivita' preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi;

alle norme di circolazione e di sicurezza;

all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.

Il regolamento di cui al comma precedente e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attivita' di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.

Art 3.

Il...

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