DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1981, n. 484 - Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242

Coming into Force10 Settembre 1981
Enactment Date27 Luglio 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/08/26/081U0484/CONSOLIDATED/20130125
Published date26 Agosto 1981
Official Gazette PublicationGU n.233 del 26-08-1981
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, lettere a) e b), della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'uso dello spazio aereo;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 1, secondo comma, della suddetta legge 23 maggio 1980, n. 242;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Spazi aerei

Lo spazio aereo sottoposto alla sovranita' nazionale, quello posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali di navigazione aerea, nonche' le parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali si suddivide, ai fini dei servizi di assistenza al volo in generale e di quelli del traffico aereo in particolare, in spazio aereo controllato secondo le definizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed in spazio aereo non controllato. In detti spazi i servizi di assistenza al volo sono assicurati dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il presente decreto.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, lettere a) e b), della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'uso dello spazio aereo;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 1, secondo comma, della suddetta legge 23 maggio 1980, n. 242;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. ((Spazio aereo.

  1. Lo spazio aereo sottoposto alla sovranita' nazionale, quello posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali di navigazione aerea, nonche' le parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali si suddivide, ai fini dei servizi di assistenza al volo in generale e di quelli del traffico aereo in particolare, in spazio aereo controllato secondo le definizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed in spazio aereo non controllato. In detti spazi i servizi di assistenza al volo sono assicurati dall'Ente nazionale di assistenza al volo per il traffico aereo generale e dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il capo VI del titolo III del libro I del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.))

Art 2.

Tipi di traffico

Il traffico aereo civile ed il traffico aereo militare il quale segue le procedure formulate dalla Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, prendono il nome di traffico aereo generale.

Il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale prende il nome di traffico aereo operativo militare.

Art 2.

((Traffico aereo civile.

  1. Il traffico aereo civile e il traffico aereo di cui all'articolo 228 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prendono il nome di traffico aereo generale.

  2. In materia di accordi particolari, priorita' di traffico, permeabilita' degli spazi e organismi di coordinamento si applicano rispettivamente gli articoli 230, 231, 232 e 233 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.))

Art 3.

Spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Gli spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono i seguenti:

  1. zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti civili;

  2. zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile di cui alla tabella B della legge 22 dicembre 1979, n. 635;

  3. aerovie ed aree terminali di controllo;

  4. spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo generale.

Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dalla Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con gli opportuni coordinamenti.

Art 4.

Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare

Gli spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare sono i seguenti:

  1. zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari e militari aperti al traffico aereo civile, non compresi nella tabella B di cui alla legge 22 dicembre 1979, n. 635;

  2. rotte, corridoi e livelli necessari per il traffico aereo operativo-militare;

  3. zone riservate alle operazioni militari;

  4. spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo operativo militare.

Entro gli spazi aerei di cui al...

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