La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, concernente l'istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo civile, con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Fino alla ristrutturazione, disposta per legge, dei servizi di assistenza al volo per il traffico aereo generale, e' istituito, nell'ambito del Ministero dei trasporti, il commissariato per l'assistenza al volo civile.
Il commissariato e' retto da un commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.
Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, e' nominato un vice commissario che coadiuva il commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Al commissario compete il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente generale e al vice commissario il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente superiore.
Qualora il commissario o il vice commissario siano dipendenti di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, le rispettive funzioni vengono svolte a titolo di incarico e resta ferma la loro appartenenza ai ruoli delle proprie amministrazioni, nonche' l'attribuzione del relativo trattamento economico, il cui onere continua a far carico alle amministrazioni stesse.
Il commissario ed il vice commissario esercitano le attribuzioni particolari previste, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni". All'articolo 2 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) ad assumere progressivamente la gestione dei servizi del controllo del traffico aereo e delle informazioni aeronautiche sugli aeroporti civili di cui alla tabella A, allegata al presente decreto, e la direzione operativa dei centri regionali di controllo, secondo le modalita' previste dall'articolo 4, nonche' previ accordi tra i Ministri dei trasporti e della difesa, la gestione degli stessi servizi sugli aeroporti militari aperti al traffico civile di cui alla...