DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2005, n. 96 - Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265

Coming into Force23 Giugno 2005
Enactment Date09 Maggio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/06/08/005G0118/CONSOLIDATED/20111229
Published date08 Giugno 2005
Official Gazette PublicationGU n.131 del 08-06-2005 - Suppl. Ordinario n. 106
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 gennaio 2005 e del 7 aprile 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione

  1. La rubrica del titolo I del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: «DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE».

  2. Gli articoli da 687 a 690 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

Art. 687 (Amministrazione dell'aviazione civile). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorita' di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualita' aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.

Le attribuzioni e l'organizzazione degli enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme statutarie ed organizzative.

Art. 688 (Concorso di competenze). - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili e' esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorita' marittima.

Art. 689 (Vigilanza sul traffico nazionale all'estero). - La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dall'autorita' consolare.

Art. 690 (Annessi ICAO). - Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.

Con le stesse modalita' di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.

Il Governo della Repubblica e' autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.

. 3. L'articolo 26 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' abrogato.

Art 2.

Dei servizi della navigazione aerea

  1. Dopo l'articolo 690 del codice della navigazione e' inserito il titolo seguente: «Titolo II: DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA».

  2. L'articolo 691 del codice della navigazione, e' sostituito dai seguenti:

Art. 691 (Servizi della navigazione aerea). - I servizi della navigazione aerea si distinguono in:

a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;

b) servizi di meteorologia aeronautica;

c) servizi di informazioni aeronautiche;

d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.

Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). - Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione delle carte ostacoli, sono espletati dalla societa' Enav, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.

I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.

La societa' Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. La societa' Enav cura, altresi', la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprieta'.

L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo, stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.

Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale.

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Art 3.

Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi

  1. Il titolo II e' soppresso e i capi da I a III del titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: "Titolo III DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AERODROMI Capo I Della proprieta' e dell'uso degli aerodromi

    Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). Fanno parte del demanio aronautico civile statale:

    1. gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo;

    2. ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

      Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

      Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico). - I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

      All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.

      I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.

      Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.

      Art. 694 (Aerodromi privati). - Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprieta' privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.

      Art. 695 (Mutamenti relativi ai diritti su aerodromi e su altri impianti privati). - L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.

      Art. 696 (Opere di pubblico interesse). - La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo'

      annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di

      ricezione. Art. 697 (Aerodromi aperti al traffico civile). Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneita' al servizio da parte dell'ENAC:

    3. gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;

    4. gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

    5. gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.

      Art. 698 (Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse regionale). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonche' di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

      Allo scopo di...

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