DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 616 - Approvazione della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944

Coming into Force08 Giugno 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/06/08/048U0616/CONSOLIDATED/19560625
Enactment Date06 Marzo 1948
Published date08 Giugno 1948
Official Gazette PublicationGU n.131 del 08-06-1948 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per i trasporti e per la difesa; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla, Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata, a Chicago il 7 dicembre 1944.

Art 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente all'art. 93 della Convenzione suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 6 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - DEL VECCHIO - PELLA - CORBELLINI - FACCHINETTI Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 187. - FRASCA

Convention

Convention on international civil aviation

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

(Traduzione)

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

PREAMBOLO

Considerato che il futuro sviluppo dell'aviazione civile

internazionale puo' notevolmente contribuire a creare e mantenere l'amicizia e la comprensione fra le nazioni ed i popoli del mondo, mentre che ogni abuso al riguardo puo' significare un pericolo per la

sicurezza generale; e

Considerato che e' desiderabile evitare ogni contrasto e promuovere

quella cooperazione fra le nazioni ei i popoli da cui dipende la Pace del mondo;

I sottosegnati Governi, avendo convenuto su certi principi ed

accordi al fine di facilitare lo sviluppo dell'aviazione civile internazionale in modo sicuro ed ordinato e di stabilire i servizi dei trasporti aerei internazionali sulla base dell'eguaglianza delle possibilita' e di un esercizio sano ed economico;

Hanno a tal fine concluso la presente Convenzione:

PARTE I NAVIGAZIONE AEREA CAPITOLO I Principi generali ed applicazione della Convenzione
Art 1 - Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato ha la completa ed

esclusiva sovranita' sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio.

Art 2 - Ai fini della presente Convenzione, e' considerato territorio di

uno Stato lo spazio terrestre e le acque territoriali ad esso adiacenti sotto la sovranita', la supremazia, la protezione od il mandato di tale Stato.

Art 3
  1. La presente Convenzione e' applicabile solo agli aeromobili

    civili e non si applichera' agli aeromobili di Stato.

  2. Gli aeromobili usati nei servizi militari, doganali e di polizia

    saranno considerati come aeromobili di Stato.

  3. Nessun aeromobile di Stato di uno Stato contraente potra'

    sorvolare il territorio di un altro Stato o atterrarvi senza esservi autorizzato da un accordo speciale o in altro modo e conformemente alle condizioni poste.

  4. Gli Stati contraenti s'impegnano, nell'emanare le disposizioni

    per i propri aeromobili, a tenere in debito conto la sicurezza della navigazione degli aeromobili civili.

Art 4

Ogni Stato contraente e' d'accordo di non usare l'aviazione civile

per fini incompatibili con quelli della presente Convenzione.

CAPITOLO II Sorvolo del territorio degli Stati contraenti
Art 5

Ogni Stato contraente conviene che tutti gli aeromobili degli altri

Stati contraenti, che non siano impiegati in servizi aerei internazionali registrati, hanno diritto, a condizione di osservare le norme della presente Convenzione, di compiere voli entro il proprio territorio o di traversarlo senza fermarvisi e di farvi sosta per scopi non commerciali, senza la necessita' di ottenere un permesso preventivo, fermo restando il diritto dello Stato sorvolato di richiederne l'atterraggio.

Tuttavia ogni Stato contraente si riserva il diritto, per ragioni

di sicurezza di volo, di richiedere che gli aeromobili, che abbiano l'intenzione di sorvolare regioni inaccessibili o senza adeguate installazioni di navigazione aerea, segnano determinate rotte oppure ottengano speciale permesso per tali voli.

Tali aeromobili, se impiegati nel trasporto di passeggeri, di merce

o di posta dietro compenso o dietro noleggio in servizi aerei internazionali diversi da quelli registrati, potranno anche, a condizione di osservare le disposizioni dell'art. 7, avere il privilegio di imbarcare o sbarcare passeggeri, merce o posta, fermo restando il diritto dello Stato, in cui tale imbarco o sbarco abbia luogo, di porre quelle norme, condizioni o limitazioni che ritenga desiderabili.

Art 6

Nessun servizio aereo internazionale registrato potra' essere

esercitato al di sopra o entro il territorio di uno Stato contraente, se non col permesso speciale od altra autorizzazione di tale Stato, e con l'osservanza delle condizioni poste da tale permesso od autorizzazione.

Art 7

Ogni Stato contraente avra' il diritto di rifiutare agli aeromobili

di altri Stati contraenti il permesso di imbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce, trasportati dietro compenso o dietro noleggio e destinati ad un altro punto del proprio territorio.

Ogni Stato contraente s'impegna a non concludere accordi che specificamente concedano, su una base di...

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