DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1985, n. 461 - Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213

Coming into Force20 Settembre 1985
Enactment Date04 Luglio 1985
Published date05 Settembre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/09/05/085U0461/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.209 del 05-09-1985
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 687 del codice della navigazione, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213;

Vista la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visti gli allegati alla convenzione medesima, e considerata la necessita' del recepimento nell'ordinamento nazionale dei principi generali in essi contenuti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 giugno 1985;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con propri decreti, le disposizioni tecniche concernenti le materie oggetto degli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, elencate nell'art. 687 del codice della navigazione, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213, si atterra' ai seguenti criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nei successivi articoli del presente decreto:

1) le disposizioni definite come "norme", contenute nei predetti allegati, saranno introdotte nell'ordinamento nazionale con carattere cogente, salvo l'impossibilita' motivata di conformarvisi; in tale ultimo caso verra' introdotta o mantenuta, se gia' esistente, una norma diversa da quella contenuta nell'allegato, ovvero non si dara' luogo ad alcuna disposizione per la singola fattispecie, fermo rimanendo l'obbligo di notificazione di cui all'art. 38 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale;

2) le "pratiche raccomandate" contenute nei predetti allegati potranno essere introdotte nell'ordinamento nazionale con carattere cogente, ove se ne ravvisi la necessita', ovvero mantenute come "pratiche raccomandate", salvo l'impossibilita' motivata di conformarvisi.

Qualora le "pratiche raccomandate" siano introdotte come tali nell'ordinamento nazionale esse costituiranno per i soggetti cui sono dirette meri indirizzi di comportamento non obbligatori ma discrezionalmente adottabili, a seconda delle esigenze, delle circostanze effettive e contingenti, delle possibilita' tecniche ed economiche di attuazione e delle scale prioritarie di intervento nel singolo settore.

Qualora la "pratica raccomandata" non sia introdotta, per la richiamata impossibilita' di conformarvisi, ovvero per lo stesso motivo, la "pratica raccomandata" sia modificata o sostituita da altra, diversa da quella contenuta nell'allegato, rimane fermo l'obbligo di notificazione di cui all'art. 38 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.

Qualora alla raccomandazione contenuta nella "pratica raccomandata" gia' sia data in concreto attuazione in Italia, essa potra' essere introdotta come "norma", qualora non ostino considerazioni di opportunita' e valutazioni di ordine tecnico; in ogni caso sara' evidenziata l'effettivita' del comportamento seguito, e non l'aspetto del mero indirizzo di comportamento;

3) alle "appendici", "definizioni", "tavole" e "figure" contenute nei predetti allegati si applicano i criteri direttivi enunciati per le "norme" ovvero per le "pratiche raccomandate", a seconda che le suddette "appendici", "definizioni", "tavole" e "figure", siano riferite, nell'allegato, ad una "norma" ovvero ad una "pratica raccomandata";

4) delle "note" contenute nei predetti allegati, avendo esse la finalita' di fornire elementi esplicativi circa le "norme" e le "pratiche raccomandate", sara' tenuto conto, ove necessario, nella introduzione delle "norme" e "pratiche raccomandate" cui riferiscono;

5) i "supplementi", non costituendo parte integrante degli allegati, ma contenendo disposizioni tecniche complementari rispetto ad essi, saranno introdotti mediante apposite disposizioni ministeriali.

Relativamente ai "manuali" editi dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, contenenti disposizioni attuative degli allegati e non costituenti oggetto del disposto dell'art. 687 del codice della navigazione, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213, essi saranno, in tutto o in parte, introdotti e diramati mediante apposite disposizioni ministeriali, qualora ritenuto necessario per l'attuazione dei decreti ministeriali di cui allo stesso art. 687 del codice della navigazione.

Art 2.

Il Ministro dei trasporti, nella emanazione dei decreti di cui ai seguenti articoli, avra' considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del traffico aereo; potra' prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo; terra' conto delle direttive della Comunita' economica europea aventi attinenza con l'aviazione civile, nonche', per quanto applicabili all'aviazione civile, delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali relative a materie diverse (doganali, sanitarie, postali ed altre). Tendera' a realizzare l'uniformita' della normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati. Dovranno essere in ogni caso osservati i principi generali dell'ordinamento giuridico interno ed i limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.

I decreti verranno emanati dal Ministro dei trasporti, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, qualora nei singoli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, siano presenti disposizioni tecniche in attribuzione ad altre pubbliche Amministrazioni.

Art 3.

Il personale di volo e quello addetto ai servizi di terra, limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di apposita licenza, attestato o abilitazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT