IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 ("Regolamento quadro"), entrato in vigore il 20 aprile 2004, recante principi generali per la creazione di un cielo unico europeo;
Visto l'articolo 4 del predetto regolamento, con il quale si dispone, tra l'altro, che ogni Stato membro designi o istituisca uno o piu' autorita' nazionali di vigilanza che siano indipendenti dai fornitori dei servizi di navigazione aerea;
Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di aviazione civile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire un'amministrazione del trasporto aereo e della navigazione aerea piu' efficiente ed efficace, nonche' coerente con le determinazioni assunte in materia dalla Comunita' europea, provvedendo altresi' alla separazione dell'attivita' di vigilanza da quella di fornitura dei servizi di navigazione aerea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo
L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonche' quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. assicura la conformita' degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonche' il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attivita' di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.
Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.