IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004;
Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intende:
per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista dalle universita' al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;
per curriculum, l'insieme delle attivita' formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.