LEGGE 2 agosto 1999, n. 264 - Norme in materia di accessi ai corsi universitari

Coming into Force22 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/06/099G0347/CONSOLIDATED/20121019
Enactment Date02 Agosto 1999
Published date06 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.183 del 06-08-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

  1. ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura,

    nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come

    di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della

    legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,

    concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico,

    tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3,

    del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

    modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e

    alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard

    formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

  2. ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui,

    rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma

    2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

  3. ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

  4. alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17

    novembre 1997, n. 398;

  5. ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito della programmazione del

    sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla

    durata legale del corso.

Art 1.
  1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

  1. ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura

    (( ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,

    )) , nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati

    come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95,

    della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,

    concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico,

    tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3,

    del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

    modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e

    alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard

    formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

  2. ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui,

    rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma

    2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

  3. ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

  4. alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17

    novembre 1997, n. 398;

  5. ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito della programmazione del

    sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla

    durata legale del corso.

Art 2.
  1. Sono programmati dalle universita' gli accessi:

    1. ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;

    2. ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del

    ...

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