Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
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ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura,
nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come
di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e
alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard
formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
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ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui,
rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma
2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
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alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398;
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ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito della programmazione del
sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla
durata legale del corso.